Qual e' la differenza, se v'e' una differenza, ai fini della costituzione di una servita'¹ tra passaggio coattivo e passaggio necessario?
Alla domanda, nella sostanza, troviamo risposta chiara e precisa nella sentenza n. 13655 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, mediante deposito in cancelleria, il 6 luglio 2016.
La pronuncia e' interessante perchè la differenza tra le due ipotesi non e' meramente semantica, ma soggiace alla diversita' di due fattispecie disciplinate da due articoli del codice civile: il riferimento e' agli articoli 1051 e 1052.
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Che cosa dicono queste norme?
Il primo (art. 1051 c.c.) rubricato passaggio coattivo consente la costituzione per via giudiziale (dietro corresponsione di adeguata indennita' , determinata in quel giudizio) del passaggio coattivo su fondo altri quando:
a) il fondo detto dominante e' assolutamente intercluso ed il suo proprietario non puo' altrimenti procurarsi l'uscita sulla pubblica via;
b) il proprietario fondo detto dominante non puo' procurarsi l'uscita senza eccessivo dispendio o disagio.
La norma specifica altresa'¬ che nello stabilire il passaggio lo si deve fare in modo che l'accesso alla via pubblica sia il pia'¹ breve e riesca di minore danno al fondo sul quale e' consentito.
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La stessa possibilita' di imporre ad un fondo (quello detto servente) una servita'¹ coattiva di passaggio c'e' anche quando il fondo dominante non risulti intercluso, ma – come dice l'art. 1052 c.c. - questo sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non possa essere ampliato.
In tale ipotesi, specifica il capoverso della norma testè citata “il passaggio puo' essere concesso dall'autorita' giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o della industria”.
Le ipotesi che abbiano appena enunciato, in ambito giurisprudenziale, sono distinte tra passaggio coatto e passaggio necessario. Sebbene le rubriche degli articoli contengano entrambe il riferimento alla coattivita' , secondo gli ermellini e' possibile enucleare il significato di quell'aggettivo in relazione alla specifica domanda giudiziale.
Si legge in sentenza che “in giurisprudenza si distingue tra passaggio coatto, cioe' passaggio che puo' essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c., e passaggio necessario di cui all'art. 1051.
Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto puo' disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato (Cass. 27 giugno 1994, n. 6184; Cass. 5 luglio 1968, n. 2270)” (Cass. 6 luglio 2016 n. 13655).
Una differenziazione tutta giurisprudenziale che comunque non inficia in alcun modo la domanda giudiziale di chi abbia richiesto la costituzione di una servita'¹ coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c. Questa e' qualificata come necessaria, in ragione della esigenza del passaggio per utilizzare il fondo, ma poichè puo' essere imposta dal giudice, rimane pur sempre coattiva.
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