Un nostro lettore, in merito alla partecipazione alle riunioni del consiglio di condominio, ci domanda:
“In caso di riunione dei consiglieri ed in assenza di altro consigliere, l'assente può rilasciare la delega 'ad altro consigliere'? Ma la nomina del consigliere di condominio, non è personale? Quindi non è scorretto rilasciare delega ad alcuno degli altri consiglieri?”
Il consiglio di condominio è un “organo” con funzioni consultive e di controllo che può essere nominato dall'assemblea.
L'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. specifica che “l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo”.
Prima della introduzione nel corpus normativo di questa norma non v'erano dubbi sulla possibilità per l'assemblea di “deliberare di nominare una commissione di condomini con l'incarico di esaminare i preventivi e le relative spese per valutare quali di essi sia meglio rispondente alle esigenze del Condominio[…]” (così Cass. 6 marzo 2007 n. 5130).
Poteri dei consiglieri di condominio
Piccolo appunto sul testo della norma: è scritta malissimo in quanto, rispetto all'intero impianto della disciplina condominiale, non ha ragione in riferimento al numero di unità immobiliari, quando, ad esempio, sia per il regolamento che per la nomina dell'amministratore si fa sempre riferimento al numero dei condòmini.
Detto ciò, torniamo al consiglio di condominio: al di là della indicazione normativa, non vi sono dubbi sul fatto che qualunque assemblea di qualunque condominio possa provvedere alla nomina di un consiglio di condominio. L'art. 1130-bis c.c. contiene indicazioni riguardanti il numero minimo di condòmini componenti il consiglio ma non un divieto di nomina di tale apparato al di sotto di determinate soglie.
È sempre consigliabile che la deliberazione istitutiva del consiglio di condominio contenga anche la chiara indicazione dei compiti e delle modalità di convocazione dell'organismo.
Quanto ai componenti, l'art. 1130-bis, secondo comma, c.c. è chiarissimo: del consiglio devono fare parte i condòmini, ossia i proprietari delle unità immobiliari ubicate nell'edificio (o comunque che s'inseriscono nella comunione forzosa sui beni comuni). La norma, quindi, esclude la possibilità per soggetti estranei alla compagine di fare parte di questo consesso. Ciò su cui la norma non si sofferma, nemmeno implicitamente, sono le modalità di partecipazione alle riunioni del suddetto consiglio. Ad avviso di chi scrive, in assenza di divieti, non vi sono ragioni per escludere, al pari della partecipazione all'assemblea condominiale, alla riunione dei consiglieri a mezzo delega. D'altra parte non sarebbe ragionevole escludere la possibilità di farsi rappresentare in simili consessi che non hanno potere di assumere decisioni vincolanti, quando poi la partecipazione per delega all'assemblea è – entro determinati limiti (cfr. art. 67 disp. att. c.c.) – possibile.
Chiaramente
non è utile nominare più consiglieri e poi, ad esempio, tenere una riunione con un unico consigliere che li rappresenta.
=> Consiglio di condominio, compiti e composizione