Per l'installazione dei paletti di anti parcheggio non e' necessario allegare gli atti di acquisto dell'immobile e la documentazione sostituiva. Se non e' stata adeguatamente contestata dall'ente, puo' rilevarsi di per se' idonea.
A chi non e' mai capitato di assistere al parcheggio selvaggio di autoveicoli nelle zone adiacenti alle proprieta' private, o alle attivita' commerciali che impedisce l'accesso agli immobili o ai negozi? Una societa' informa il Comune della sua intenzione di procedere all'avvio dei lavori per l'apposizione di paletti metallici su un marciapiede antistante ad un immobile di sua proprieta' per evitare la sosta non autorizzata di veicoli sull'area.
Il Comune nega all'istante la realizzazione di tale opera, diffidando l'istante a dare inizio lavori motivando il suo diniego in virta'¹ dell'assenza, nella documentazione prodotta, del titolo di proprieta' provvedendo, al contempo, a chiedere l'integrazione della stessa. In seguito a tale richiesta la societa' provvedeva ad integrare la documentazione producendo una perizia basata su rilievi fotografici e catastali.
Il Comune, valutata tale documentazione, conferma il diniego a dare inizio ai lavori in questione ritenendo non provato il titolo di proprieta' .
La societa' istante impugna tale provvedimento dinanzi al Tar che res
La societa' istante impugna tale provvedimento dinanzi al Tar che respinge il ricorso ritenendo correttamente motivato il provvedimento adottato dall'ente.
La societa' non demorde e ricorre dinanzi al Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato, riformando la pronuncia del Tar, accoglie il ricorso della societa' .
Riguardo alla legittimita' dei provvedimenti adottati dall'ente effettua alcune osservazioni, infatti mentre risulta ben motivata la prima diffida con la quale l'ente invita la societa' ad integrare la documentazione prodotta a corredo dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di paletti che avrebbero impedito il parcheggio selvaggio di autoveicoli sul marciapiede antistante la sua proprieta' , non altrettanto puo' dirsi per il successivo provvedimento inibitorio che nega l'autorizzazione considerando non provato il titolo di proprieta' .
A diverse conclusioni approda, invece, la sentenza ritenendo idonea a provare l'effettiva titolarita' del bene in capo alla societa' istante: la sola documentazione integrativa prodotta dall'istante (perizia fondata su rilievi fotografici e catastali). A tal riguardo si sottolinea che 'al richiedente il provvedimento abilitativo non incombe l'onere di produrre necessariamente l'atto di acquisto dell'immobile, essendo sufficiente che egli produca un titolo che astrattamente e formalmente lo legittimi a richiedere l'intervento de quo' (cfr: Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 408; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2014, n. 1942).
Inoltre si evidenzia che se e' vero che l'Amministrazione conserva un margine di apprezzamento sulla documentazione prodotta, e' anche vero che nel caso di specie non ha mai contestato la documentazione prodotta dalla societa' nè in sede procedimentale, nè in sede processuale non essendosi l'ente costituito per difendere le proprie scelte.
In base a tale ricostruzione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della societa' annullando il provvedimento del Comune che inibiva alla societa' la realizzazione di lavori per l'installazione di 'paletti anti parcheggio selvaggio sul marciapiede adiacente alla sua proprieta' '.
Concludendo la documentazione prodotta dalla societa' istante, dato che non e' stata contestata dall'ente, doveva considerarsi idonea a dimostrare il titolo di proprieta' sull'area interessata dall'interessa.
Tutto sui parcheggi in condominio
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