In tema di uso dei beni comuni e di diritto di uso dei beni comuni, nella specie del parcheggio condominiale, bisogna prestare particolare attenzione alla domanda fatta valere in giudizio, perchè essa e' in grado di incidere sulla competenza, ossia sull'individuazione del giudice al quale e' necessario rivolgersi per avere giustizia.
=> Parcheggio in cortile, se un condomino contesta la sosta dell'auto del vicino
Questa, in linea generale, la conclusione che si puo' desumere dalla lettura della sentenza n. 2751 resa dalla Corte di Cassazione mediante deposito in cancelleria l'11 febbraio 2016.
Il tutto parte dalla riserva di competenza esclusiva del giudice di pace (ossia a prescindere dal valore economico della domanda) previsto per alcune materie in ambito condominiale.
Nello specifico, l'art. 7, terzo comma n.2, del codice di procedura ci
Nello specifico, l'art. 7, terzo comma n.2, del codice di procedura civile specifica che il Giudice di Pace e' competente, qualunque ne sia il valore:
'2) per le cause relative alla misura ed alle modalita' d'uso dei servizi di condominio di case'.
Come individuare le cause riconducibili in questa definizione?
Prima di entrare nel merito e' utile ricordare che il Giudice di Pace cui si fa riferimento e' quello ubicato nel circondario in cui e' sito il condominio (art. 23 c.p.c.).
Cause condominiali al Giudice Di Pace: una sciagura o una opportunita' ?
Nelle proprie conclusioni riportate nella sentenza n. 2751/16, il procuratore generale della Cassazione s'e' rifatto al costante orientamento di legittimita' secondo cui 'in tema di controversie condominiali attinenti all'uso di beni o servizi condominiali, la competenza per materia di cui all'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2 e' limitata ai casi in cui la controversia concerna soltanto le modalita' , qualitative o quantitative del particolare diritto di matrice condominiale, e non anche a quelli nei quali sia in questione la possibilita' di esercizio del diritto medesimo'.
Come dire e per riportare la questione generale all'ipotesi delle soste in zone comuni: un conto e' litigare su come si usa il parcheggio (es. non rispettando la turnazione, oppure contestando in radice la suddetta modalita' d'uso), altro contestare il dirittodi uno dei condo'mini a fare uso del parcheggio condominiale.
Nel primo caso si tratta di controversia rientrante nell'alveo di quelle individuate dall'art. 7, terzo comma n. 2, c.p.c.; qualora, invece, la controversia verta sulla legittimita' dell'uso a parcheggio di un'area condominiale, allora essa 'appartiene alla competenza del tribunale e non a quella del giudice di pace, risultando oggetto di contestazione il diritto ad un certo uso del bene comune e non soltanto le relative modalita' di esercizio (Cass. n. 16650/15; conformi, Cass. nn. 7547/11, 11861/05, 6642/00 e 9946/97)' (Cass. 11 febbraio 2016 n. 2751).
Una specificazione, quella della Corte di Cassazione, molto importante - anche perchè conforme ai precedenti pronunciamenti in merito - che puo' essere cosa'¬ sintetizzata: quando si valuta l'ufficio giudiziario a cui ci si deve rivolgere, quello che ci si deve domandare e' se si sta contestando il diritto di usare un bene (in tal caso la competenza e' del Tribunale) e pia'¹ semplicemente il modo in cui lo si utilizza (in questa ipotesi ci si deve rivolgere al Giudice di Pace).
Diritto ad usare una cosa comune e modo di servirsene