Anche se possedete un parcheggio scoperto dovete pagare la tassa sui rifiuti, perchè e' la presenza dell'uomo che fa scattare la presunzione secondo cui la superficie risulta potenzialmente idonea a produrre immondizia da sottoporre a imposizione fiscale indifferente il titolo in base al quale i beni stessi sono posseduti o detenuti. Rimangono escluse dalla tassazione le aree che non sono idonee a produrre rifiuti.
'Dove c'e' presenza umana opera la presunzione della produzione di rifiuti: l'operato dell'Amministrazione finanziaria che provvede alla tassazione di un'area differenziale scoperta e adibita parcheggio e' legittimo'.
Questo e' il principio di diritto espresso dalla Commissione Regionale Tributaria del Lazio con la sentenza n. 5726 del 3 ottobre 2016 in merito alla tassa sui rifiuti.
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I fatti di causa
. Tizio impugnava davanti alla CTP di Roma l'avviso di accertamento per mancato pagamento della TARSU relativo ad immobili di sua proprieta' , sostenendo la soppressione della tassa dal 2009 (violazione artt. 16 D.lgs. 472/97 e art. 73 D.lgs. 507/93).
La commissione adita rigettava il ricorso nella considerazione che l'orientamento giurisprudenziale, confermato dall'art. 14 co. 7 del Dlgs. 23/2011, consentiva ai Comuni di continuare ad applicare i regolamenti Tarsu o TIA gia' adottati.