Il condomino, anche se affetto da gravi handicap, non puo' chiedere al condominio l'assegnazione esclusiva del godimento del posto auto e, se l'ente ha gia' provveduto a riservare i posti auto destinati ai disabili residenti e non, ed ad eseguire le opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche, non puo' pia'¹ pretendere nient'altro. Questo e' quanto stabilito dal Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2456 del 22.11.2016
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La tutela del diritto di accesso agli edifici privati ai soggetti portatori di handicap. La legge n. 13/1989 prevede l'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche e attua un principio di solidarieta' sociale che persegue finalita' di carattere pubblicistico in quanto impone l'eliminazione di impedimenti che precludono il pieno esercizio della liberta' individuale di tali soggetti.
Per quanto riguarda il libero accesso negli spazi condominiali la legge n.13/1989, all'art. 2, riconosce al condomino la possibilita' , per l'abbattimento delle barriere nei fabbricati realizzati in epoca anteriore all' entrata in vigore di tale legge, due distinte forme di tutela:
1)la richiesta scritta all'assemblea affinchè provveda all'approvazione di innovazioni finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche ;
2) inoltre, in caso di inerzia di tale, il condomino potra' provvedere in via sussidiaria a sua cura e spese alla realizzazione delle opere indicate dalla stessa norma della legge n. 13/1989.