La vicenda. Tizia era stata condannata dal Tribunale di Pescara alla pena di Euro 300,00 di ammenda in quanto responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere, in qualita' di gestore pro-tempore di una palestra ubicata in un edificio condominiale, arrecato disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone mediante la musica ed il rumore proveniente dall'impianto di aereazione. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto ricorso per cassazione.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione Penale. In argomento si osserva che il funzionario dell'ARPA durante i plurimi accessi eseguiti nell'immobile, aveva riscontrato il superamento della soglia dei decibel per l'impianto di areazione e dell'impianto musicale.
Premesso quanto esposto, i giudici di legittimita' hanno evidenziato che se in ordine all'accertamento della fattispecie criminosa, non e' necessario che la verifica del superamento della soglia della normale tollerabilita' sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, occorre cio' nondimeno accertare la diffusa capacita' offensiva del rumore in relazione al caso concreto: accertamento questo che ben puo' essere effettuato direttamente dal giudice del merito, al quale e' consentito fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti (Cass. Pen. Sez. 1, n. 20954 del 25/05/2011).
Nella vicenda in esame tale accertamento era basato anche dalla deposizione rilasciata dall'amministratore del condominio fondata anche dalle plurime lamentele raccolte dai vari condomini, della diffusivita' delle emissioni sonore all'interno dell'intero edificio condominiale.
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Conclusione. 'Alla conduttrice di un palestra all'interno di un plesso condominiale, sono addebitabili le colpe per il fastidio provocato dalla musica e dall'impianto di aerazione.
E' ininfluente il dato relativo alla «proprieta' del locale e degli impianti», poichè ricade sulla persona che li gestisce l'obbligo di adottare le necessarie cautele atte ad evitare che le emissioni sonore provochino fastidio.
Ne consegue che la responsabile della palestra e' responsabile penalmente per disturbo della quiete pubblica'. Questo e' il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, 17 aprile 2018, n. 17124.