Domanda un iscritto al nostro forum in relazione al decreto ingiuntivo per oneri condominiali scaduti:
“Dopo aver pagato e saldato per intero un decreto ingiuntivo all'amministratore di condominio, posso chiedere ed in quale forma una lettera formale che nulla pia'¹ e' dovuto e nulla pia'¹ dovra' pretendere per questo decreto ingiuntivo pagato”.
La questione che viene sottoposta dal nostro lettore non e' molto diversa da un qualsiasi caso riguardante il diritto del debitore a vedersi riconosciuta la quietanza per il pagamento effettuato.
Per inquadrare al meglio la fattispecie e' utile soffermarsi su alcuni aspetti.
Decreto ingiuntivo per oneri condominiali
Il decreto ingiuntivo e' un provvedimento giudiziale emesso a seguito del ricorso di un creditore: il provvedimento giudiziale viene detto inaudita altera parte in quanto il giudice adito lo pronuncia solamente in base alla documentazione prodotta da una parte (il creditore): al debitore spetta la possibilita' di opporsi alla suddetta ingiunzione entro quaranta giorni dalla data di notificazione.
In ambito condominiale l'azione per ottenere il decreto spetta all'amministratore e puo' portare all'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ove la richiesta d'ingiunzione rispetti i requisiti indicati dall'art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile.
Se il debitore riconosce la giustezza delle pretese della controparte e ritiene di pagare, salvo accordi stragiudiziali in merito alla tempistica del pagamento e/o alla sua misura, egli evitera' ogni ulteriore pregiudizio – leggasi azioni pignoratizie – versando l'intera somma indicata nel provvedimento giudiziale di condanna.
=> Opposizione a decreto ingiuntivo, giudice di pace e tribunale
Saldo delle somme indicate nel decreto ingiuntivo
Quali sono i diritti del debitore con riferimento all'attestazione del pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo?
Al riguardo, innanzitutto, e' bene ricordare che si debba fare riferimento alle ordinarie regole dettate in materia di pagamento delle obbligazioni; queste, com'e' noto, possono derivare anche da un provvedimento giurisdizionale (art. 1173 c.c.) e percio' che si fa riferimento ad esse.
In tema di quietanza del pagamento, l'art. 1199 c.c., rubricato Diritto del debitore alla quietanza, recita:
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non e' restituito al debitore.
Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.
Due elementi meritano attenzione: il rilascio della quietanza e' un diritto del debitore e questi, oltre a cio' puo' richiedere la restituzione del titolo, ossia dell'atto sul quale si fonda la richiesta. Ed infatti e' prassi che al pagamento delle somme richieste a seguito di notifica di un decreto ingiuntivo, segua anche la restituzione dell'originale dell'atto che e' nella disponibilita' del creditore.
Nel caso in cui al decreto debba seguire il pagamento dell'imposta di registro e questa non sia stata quantificata al momento del pagamento, nè sia stato possibile chiederne la liquidazione all'agenzia delle entrate, e' ben possibile rilasciare una quietanza che faccia salvo il versamento di questa somma, dovuta al fisco dalle parti solidamente (cfr. d.p.r. n. 131/86), ma nei rapporti interni gravante sulla parte debitrice.
=> Decreto ingiuntivo condominiale, ecco la documentazione da allegare al ricorso