Ripartizione delle spese per la riparazione di una colonna di scarico in condominio a seguito di un'ostruzione, questo il quesito che è stato posto nel nostro forum:
Vorrei sapere il criterio di ripartizione da applicare per le spese di disotturazione di una tubazione di scarico risultata occlusa in un tratto della colonna individuato tra l'appartamento sito al pianterreno e quello posto al primo piano.
Nello specifico vorrei sapere se - nell'impossibilità di appurare chi fra i proprietari degli appartamenti siti ai piani superiori possa aver determinato l'otturazione (anche se ho qualche sospetto su chi possa averla causata) - sia corretto ripartire le spese dell'intervento dello spurgo tra tutti i condomini delle unità immobiliari site al di sopra del livello dove è stata riscontrata l'occlusione, escludendo dalla partecipazione alle spese il proprietario dell'appartamento posto al pianterreno sulla base del presupposto che l'otturazione (causata dallo scarico nel water di materiali non idonei) non può essere stata causata da lui.
Il fatto è descritto chiaramente: c'è una otturazione individuata al primo piano e quindi ci si domanda se il condomino proprietario dell'unità immobiliare al piano terreno debba essere considerato nel riparto delle spese, oppure possa essere escluso in ragione di tale circostanza.
Il dubbio, in effetti, ha un suo fondamento logico. La soluzione, vedremo più avanti, sfugge però alla logica sottesa alla domanda.
Partiamo dalla natura dell'intervento ordinato dall'amministratore: si tratta indubbiamente di un intervento di carattere manutentivo in quanto volto a ripristinare la normale funzionalità del bene (colonna di scarico), il fatto che il suddetto intervento si sia reso necessario in ragione di un comportamento illecito altrui (ostruzione causata da un condomino non identificato) non fa venire meno (fino all'eventuale individuazione del responsabile) l'obbligo di partecipazione alla spesa da parte di tutti i condòmini che si servono di quella colonna (art. 1123, terzo comma, c.c.).
Sebbene sia certo che l'otturazione, data la sua posizione, non possa essere stata causata dal condomino del piano terreno, è altrettanto indubitabile che tale colonna è un elemento unico; la sua manutenzione, quindi, è affare di tutti.
La spesa, pertanto, dovrà essere sostenuta da tutti i condòmini, ivi compreso quello che possiede un'unità immobiliare al piano terreno, salvo:
a) assunzione di responsabilità da parte di uno dei condòmini con conseguente accordo di addebito della spesa;
b) accordo tra tutti i condòmini che utilizzando la colonna teso ad escludere il proprietario del piano terreno per le ragioni facilmente intuibili.
È bene ricordare, come ha fatto in diverse circostanze la Cassazione, che l'assemblea non ha poteri di autotutela (fanno eccezione le così dette multe condominiali, art. 70 disp. att. c.c.) e quindi così come non può – senza il voto di tutti – escludere un condomino dalle spese, così non può addebitarle solamente ad uno senza il suo consenso.
=> Colonna di scarico, come ripartire le spese