Decreto ingiuntivo condominiale
Il ricorso per decreto ingiuntivo e', come noto, quella particolare tipologia di azione giudiziaria che consente, senza il preventivo svolgimento di un processo civile.
L'esito del procedimento, altrimenti detto procedimento d'ingiunzione ante causam o inaudita altera parte, e' un provvedimento giudiziale che prende il nome di decreto ingiuntivo di pagamento.
Si tratta, in sostanza, di un ordine del giudice rivolto ad una parte, quella ingiunta, a favore di un'altra, al ricorrente, di pagare una somma di denaro entro un determinato termine, pena la possibilita' d'essere soggetta ad esecuzione forzata e salvo il diritto di opporsi all'ingiunzione stessa.
In ambito condominiale il decreto ingiuntivo assume particolare forza in quanto esso a determinate condizioni puo' essere rilasciato con formula di provvisoria esecuzione, ossia con possibilita' di essere portato ad esecuzione forzata in breve termine, ai sensi di legge dopo dieci giorni dalla notifica del precetto di pagamento.
Il cosa'¬ detto ricorso per decreto ingiuntivo condominiale e' disciplinato anche dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile e pia'¹ nello specifico dal primo comma di questo articolo (oltre che dalle norme contenute nel codice di procedura civile).
La norma chiarisce che l'amministratore d'ufficio – ossia senza preventivo assenso dell'assemblea – puo' chiedere all'Autorita' Giudiziaria (fino ad € 5.000,00 il Giudice di Pace, per importi superiori il Tribunale) un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nonostante opposizione.