Il limite temporale fissato dal legislatore per la solidarieta' (l'anno in corso e quello precedente l'acquisto) va valutato in base alla gestione (anno di gestione) in cui e' sorto l'obbligo di contribuire alle spese condominiali, oppure in base all'approvazione del rendiconto in cui le spese pregresse risultano riportate? Su questo enigma interpretativo e' intervenuto, recentemente il Tribunale di Roma che con sentenza n. 13742 del 6 luglio 2017 ha enucleato un interessante principio di diritto.
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=> Solidarieta' tra alienante ed acquirente. Nulla la delibera che attribuisce all'acquirente le spese condominiali che spettano al venditore.
Il fatto. Il nuovo proprietario, dal 2014, di un appartamento in condominioimpugnava la delibera di approvazione del consuntivo 2013 e del relativo riparto, nella parte in cui gli addebitava ulteriori somme relative alle annualita' antecedenti al 2012, che dovevano essere richieste al vecchio proprietario ex art. 63, comma 4, disp. att. c.c.Occorre stabilire, dunque, se tra gli oneri condominiali ai quali si estende la solidarieta' passiva tra acquirente e venditore ex art. 63 vi possano essere anche i debiti delle annualita' pregresse rispetto all'anno in corso ed a quello precedente l'acquisto, in quanto riportati nel rendiconto (consuntivo) delle annualita' successive, approvato dall'assemblea.
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La tesi del Condominio. Il Condominio sosteneva infatti che la morosita' per le annualita' anteriori, una volta riportata nel consuntivo degli anni precedenti, ne costituiva parte integrante.
In sostanza, l'art. 63, comma 4, disp. att. c.c., nel prevedere la solidarieta' tra acquirente e venditore per le spese condominiali, non opererebbe nessuna categorizzazione tra le stesse, ricomprendendovi potenzialmente (se inserite nel rendiconto delle due annualita' previste dalla norma) tutte le spese condominiali per le quali vi e' morosita' del precedente dante causa.