In tema di oneri condominiali, il condo'mino che riceve la notifica del decreto ingiuntivo da parte del condominio e lo voglia contestare e' tenuto a instaurare preliminarmente il procedimento di mediazione, pena l'improcedibilita' dell'azione
L'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo, e, quindi, in materia condominiale, in capo al condo'mino moroso che ha formulato opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli da parte del condominio. Tanto e' quanto ha stabilito il Giudice di Pace di Milano con la Sentenza pubblicata in data 18.07.2016.
=> Perche' non e' necessaria la mediazione per le controversie inerenti il mancato pagamento delle spese condominiali
Il fatto.La vicenda oggetto della presente causa trova origine nella richiesta di pagamento degli oneri condominiali formulata da parte di un Condominio Milanese nei confronti di un condo'mino moroso, in funzione di un rendiconto approvato assemblearmente.
A seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo e della relativa notifica al predetto “moroso”; quest'ultimo impugnava avanti al Giudice di Pace milanese il provvedimento, lamentando degli errori in ordine alla contabilita' , ovvero l'inesattezza della somma oggetto di ingiunzione.
Alla prima udienza della causa, il decidente rilevava che la causa oggetto del contenzioso, in quanto afferente propriamente una “lite condominiale”, rientrava tra quelle per cui era previsto, preliminarmente all'instaurazione, l'esercizio del tentativo di mediazione a condizione di procedibilita' (cfr, D.Lgs.del 4.3.10 n. 28 all'art. 5, che recita:' l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale', prescrivendo altresa'¬ al comma quarto che la suddetta disposizione non si applichi 'nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione').
In quanto tale, il Decidente delegava all'opponente (cioe' al condo'mino moroso) – cosa'¬ sembra almeno desumersi dal corpo del provvedimento - il compito di provvedere all'instaurazione del procedimento di mediazione, entro un dato termine, rinviando ad altra udienza per esaminare l'esito.