Il Tribunale di Rovigo esamina alcune lacune e/o imprecisioni inerenti la compilazione di un verbale assembleare e dichiara la nullita' della delibera ritenendo che la mancata indicazione dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore, con le relative carature millesimali, impedisca di verificare il raggiungimento del quorum deliberativo, con conseguente antidemocraticita' della decisione condominiale.
=> Delibere condominiali nulle e annullabili
=> Il verbale assembleare e' impugnabile fintanto che non e' stato comunicato.
La vicenda. L'impugnazione si fonda su cinque motivi inerenti le informazioni che, a parere dell'attore, dovrebbero essere presenti nel verbale di assemblea: errata e/o omessa indicazione dei delegati alla rappresentanza dei condomini; omessa indicazione dei votantila nomina del presidente dell'assemblea nonchè della “qualifica” in base alla quale questiha preso parte alla riunione; omessa verbalizzazione del numero e del nominativo dei condomini favorevoli alla nomina dell'amministratore, oltre che delle relative carature millesimali; superamento del limite alla delega, risultando fisicamente presenti due condomini a fronte di un delegato alla rappresentanza di tre condomini; infine, mancata approvazione delle tabelle millesimali, che si sarebbero dovute modificare in conseguenza di alcune alienazioni di beni.
=> Ordine del giorno errato o non veritiero. La delibera assembleare va annullata
La sentenza. Il Tribunale analizza puntualmente le doglianze attoree, ritenendole solo parzialmente fondate (Trib. Rovigo n. 136/2016).
Con riferimento al primo motivo il Giudice rodigino ritiene che la mancata indicazione dei deleganti nel verbale assembleare sia stata “sanata” mediante la produzione in giudizio delle relative deleghe sottoscritte dai condomini: “In assenza di norme formali circa il preciso contenuto del verbale di assemblea del condominio, rende necessario un esame complessivo dell'atto.