In tema di condominio, l'onere di provare che tutti i condomini siano stati tempestivamente convocati per l'assemblea condominiale grava sul condominio, non potendosi addossare al condomino che deduca l'invalidita' dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza di tale obbligo. La prova gravante sul condominio puo' anche essere fornita tramite presunzioni e, tuttavia, non si puo' attribuire al comportamento dei condomini intervenuti, che nulla al riguardo abbiano eccepito, valore presuntivo della ricezione dell'avviso di convocazione anche da parte dei condomini non intervenuti.
Questo e' il principio di diritto espresso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5195 del 27 aprile 2016 in merito all'annullamento della delibera assembleare per il mancato rispetto dei termini dell'avviso di convocazione.
I fatti di causa. Tizio (condomino), con citazione, conveniva in giudizio dinanzi al competente Tribunale, il Condominio, chiedendo che fosse dichiarata la annullabilita' della delibera assembleare. In particolare, l'attore contestava la violazione degli artt. 1136 c.c. e 66 disp. att. c.c., in quanto l'avviso di convocazione dell'adunanza era stato comunicato, per il tramite del portiere, senza il rispetto del termine minimo di cinque giorni dalla riunione; inoltre, nel merito, eccepiva altre doglianze di eccesso di potere da parte dell'assemblea. Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto contestava in toto le domanda dell'attore.
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L'obbligo della convocazione dell'assemblea. Prelimin
L'obbligo della convocazione dell'assemblea. Preliminarmente e' opportuno precisare che l'avviso di convocazione e' l'atto attraverso il quale l'amministratore (o il condominio convocante) informa dello svolgimento dell'assemblea. Esso deve contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo di svolgimento della riunione, oltre che l'elencazione degli argomenti sui quali si andra' a discutere: l'ordine del giorno. Dal punto di vista normativo, va considerato come il 4° comma dell'art. 66 disp.att.c.c. replica il contenuto gia' implicito nel 3 comma dell'art. 1136 c.c., nel senso che la prima e la seconda convocazione dell'assemblea devono avvenire, quanto meno, in due giorni successivi. Il 5° comma del medesimo art. 66 disp.att.c.c., invece, dispone che, qualora sia prevedibile che l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno non possa esaurirsi in una sola riunione, l'amministratore abbia facolta' di fissare pia'¹ riunioni consecutive, in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, e cosa'¬ provvedere alla convocazione delle relative adunanze successive con un unico avviso, senza la necessita' di ulteriori convocazioni. Premesso cio', nella fattispecie in esame, l'attore aveva riferito di avere avuto in consegna dal custode l'avviso di convocazione assembleare per le date del 22/24 febbraio 2014 indicate rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione soltanto in data 18 febbraio 2014 in violazione del combinato disposto degli artt. 1136 c.c. e 66 delle disposizioni di attuazioni al c.c. che richiedono che l'avviso di convocazione dell'assemblea debba essere comunicato al condomino, a pena di invalidita' dell'intero deliberato, almeno cinque giorni prima rispetto alla data dall'adunata assembleare di prima convocazione. Di contro il Condominio convenuto aveva genericamente replicato che le convocazioni assembleari destinate ai condomini erano gia' disponibili in data 16 febbraio 2014 senza pero' avere dato la prova della suddetta circostanza.
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L'interpretazione del Tribunale di Milano. A parere del giudice, stante la natura di atto recettizio dell'avviso di convocazione assembleare e la mancata prova (da parte del Condominio) del fatto che l'attore aveva ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea, fissata in prima convocazione in tempo utile, vale a dire almeno cinque giorni prima come richiesto dalla legge, consegue la declaratoria di annullabilita' dell'intero deliberato assembleare assunto in data 24 febbraio 2014 per violazione di legge. Ne discende che, il ricondursi del vizio dell'omessa convocazione alla categoria dell'invalidita' dovrebbe implicare che il condomino non ritualmente avvisato, il quale invochi l'annullamento, non dovrebbe potersi limitare ad allegare di non aver ricevuto la comunicazione, incombendo, piuttosto, su di lui l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali l'omessa comunicazione risulti (In tal senso Trib. Salerno, 27 settembre 2010 e Trib. Salerno 9 febbraio 2010; Cass., 13 novembre 2009, n. 24132). Questa conclusione sembra coerente con i principi generali in tema di annullamento dell'atto e con le regole di distribuzione del carico istruttorio poste dall'art. 2697, comma 1 e 2, c.c.
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Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda del condomino; per l'effetto ha annullato la delibera assembleare
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