In tema di omessa convocazione all'assemblea condominiale, l'impugnazione ai fini dell'ottenimento della dichiarazione d'invalidita' della delibera spetta solamente ai condo'mini che non siano stati ritualmente convocati.
A ben vedere, l'omessa convocazione di per sè potrebbe non essere considerata sufficiente ai fini dell'impugnativa ove il condomino abbia comunque partecipato all'assemblea discutendo nel merito degli argomenti posti in discussione.
Tali conclusioni, dice la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23903 depositata in cancelleria il 23 novembre 2016, valgono tanto in relazione ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore della riforma, ma a maggior ragione dopo tale momento (18 giugno 2013), stante quanto disposto dall'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c.
Il caso: un condomino impugna una delibera contestando, tra le altre cose, vizi nel procedimento di convocazione dell'assemblea condominiale. L'impugnativa veniva respinta in primo grado, cosa'¬ come nel giudizio di appello avverso la sentenza di prime cure. Da qui il ricorso in Cassazione.
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I giudici di legittimita' con un'articolata sentenza, che si sofferma anche su altre norme condominiali di cui si assumeva la violazione quanto meno in relazione al contenuto del regolamento di condominio, hanno rigettato il ricorso.
E' utile, vista l'importanza del vizio di omessa convocazione e dell'interesse alla sua rilevabilita' , valutare con specifica attenzione questo aspetto della decisione degli ermellini.
Il tutto ruota attorno al cosa'¬ detto interesse ad agire in giudizio. Per la Suprema Corte nel caso di omessa convocazione, il condomino che e' stato ritualmente convocato (sia esso poi presente o assente) non ha alcun interesse ad impugnare?
Motivo? La tipologia di vizio da cui e' affetta una delibera condominiale assunta nonostante l'omessa convocazione. Le Sezioni Unite – dicono da piazza Cavour con la sentenza n. 23903 – hanno specificato che l'omessa convocazione comporta l'annullabilita' e non la nullita' della delibera.
Cio', si legge, in sentenza, fa sa'¬ che anche l'interesse a far rimuovere questo vizio dalla delibera impugnata non possa essere considerato un interesse diffuso e riguardante tutti i condo'mini, ma solamente quelli che non sono stati messi nelle condizioni di prendere parte all'adozione della decisione.
In tal senso, si legge in sentenza,
“l'interesse del condomino che faccia valere un vizio di annullabilita' , e non di nullita' , di una deliberazione dell'assemblea, non puo', infatti, ridursi al mero interesse alla rimozione dell'atto, ovvero ad un'astratta pretesa di sua assoluta conformita' al modello legale, ma deve essere espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: la delibera assembleare e' annullabile sulla base del giudizio riservato al soggetto privato portatore di quella particolare esigenza di funzionalita' dell'atto collegiale tutelata con la predisposta invalidita' , esigenza che si muove al di fuori del complessivo rapporto atto-ordinamento” (Cass. 23 novembre 2016 n. 23903, in senso conf. Cass. 18 aprile 2014 n. 9082 e Cass. 13 maggio 2014 n. n. 10338).
Questa conclusione ha riguardato un procedimento sorto prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio, ossia nella vigenza di norme che:
V'e' da dire, infatti, che la presa di posizione espressa dalle Cassazione con la sentenza n. 23903 non e' sicuramente inedita, ma non sono mancate pronunce, sia pur pia'¹ datate che concludevano in modo opposto (Cass. 10 febbraio 2010, n. 2999, in senso conf. Cass. 23 marzo 2001 n. 4270, Cass. 15 luglio 2005 n. 15087).
Cio' che la Corte afferma in relazione alla normativa attualmente in vigore e' che sicuramente questo e' il significato dell'art. 66, terzo comma, c.c., il quale riserva l'azione impugnativa per omessa convocazione ai solo condo'mini non ritualmente convocati.
Ci
Cio' che la Corte afferma in relazione alla normativa attualmente in vigore e' che sicuramente questo e' il significato dell'art. 66, terzo comma, c.c., il quale riserva l'azione impugnativa per omessa convocazione ai solo condo'mini non ritualmente convocati.
Cio', specificano gli ermellini, altro non e' che la conferma normativa dell'evoluzione interpretativa da ritenersi preferibile e quindi applicabile alle controversie sorte prima del 18 giugno 2013.
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