La vicenda. Il casus belli e' quantomeno singolare.
L'assemblea delibera che chiunque - anche terzi non condomini - abbia l'intenzione di occupare uno spazio condominiale debba chiedere una preventiva autorizzazione nonchè corrispondere un canone giornaliero di euro 50,00 per metro quadro, pena lo sgombero con addebito dei relativi costi.
La societa' conduttrice di un'unita' immobiliare decide di posizionare alcuni dispenser pubblicitari, che vengono quindi rimossi, e il Condominio, verificato che la superficie occupata e' pari a 2,40 metri quadri, intima il pagamento di un canone di euro 120,00 che moltiplicato per i giorni di occupazione ascende alla somma di euro 2.760,00.
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Il Condominio ricorre, pertanto, al Tribunale affinchè accerti l'illegittima occupazione e condanni la societa' conduttrice al pagamento dell'importo.
Quest'ultima si difende sostenendo, fra le varie eccezioni, di non essere stata convocata all'assemblea di modifica del regolamento nè di aver ricevuto il relativo verbale; che la misurazione effettuata dall'amministratore non da certezza dei metri quadri effettivamente occupati, rendendo la somma richiesta non liquida nè determinata; che la delibera debba essere annullata perchè illegittima.
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