Dal 18 giugno 2013 puo' essere nominato un revisore che verifichi la contabilita' del condominio. Che tipo di controlli puo' effettuare?
Il revisore e' chiamato a riscontrare nella contabilita' e nel rendiconto condominiale il rispetto delle norme imperative (codice civile, norme fiscali'¦), delle convenzioni (regolamento e delibere se conformi alle norme inderogabili), della giurisprudenza di settore laddove esistente, disponibile e applicabile ed infine in coerenza della norma UNI 10801 in assenza di diversi orientamenti normativi.
Il revisore condominiale, quindi, fra le altre attivita' ispettive verifichera' l'esistenza dei seguenti documenti e informazioni:
La contabilita' condominiale quindi deve essere simile alla contabilita' aziendale?
La contabilita' condominiale deve rappresentare, fra l'altro, debiti/crediti e ogni informazione patrimoniale: da questo deriva che la contabilizzazione debba conformarsi principio di competenza (rispetto ai costi e ai ricavi e conseguentemente ai debiti e ai crediti di natura condominiale), con la rettifica contabile dei ricavi non incassati giro contati ad un conto tecnico transitorio di natura finanziaria (anomalia tipica della contabilita' condominiale che consente la riconciliazione fra riepilogo finanziario e conguagli derivanti dal consuntivo).
Dal punto di vista tecnico/contabile non esiste strumento diverso dal metodo della 'partita doppia' per poter rappresentare contestualmente costi/ricavi maturati, debiti/crediti effettivi e patrimonio.
Contabilita' condominiale e contabilita' aziendale rimangono tuttavia assolutamente e radicalmente differenti per natura ed obiettivi.
Le principali novita' per l'amministratore riguardano quindi:
- passaggio da contabilita' in 'partita semplice' a 'contabilita' in partita doppia'
- effettuazione delle registrazioni contabili entro 30 giorni obbligo di conservazione, per conto del condominio, di 10 anni di documentazione contabile e fiscale responsabilita' fiscale
- molteplicita' di motivi di revoca giudiziale derivanti dalla gestione del patrimonio condominiale
Che formazione deve possedere il Revisore Condominiale?
Il Rendinconto Condominiale non e' quindi, evidentemente, un mero documento contabile, bensa'¬ un 'dossier' contenente informazioni di natura tecnica / impiantistica , normativa /
La contabilita' condominiale deve rappresentare, fra l'altro, debiti/crediti e ogni informazione patrimoniale: da questo deriva che la contabilizzazione debba conformarsi principio di competenza (rispetto ai costi e ai ricavi e conseguentemente ai debiti e ai crediti di natura condominiale), con la rettifica contabile dei ricavi non incassati giro contati ad un conto tecnico transitorio di natura finanziaria (anomalia tipica della contabilita' condominiale che consente la riconciliazione fra riepilogo finanziario e conguagli derivanti dal consuntivo).
Dal punto di vista tecnico/contabile non esiste strumento diverso dal metodo della 'partita doppia' per poter rappresentare contestualmente costi/ricavi maturati, debiti/crediti effettivi e patrimonio.
Contabilita' condominiale e contabilita' aziendale rimangono tuttavia assolutamente e radicalmente differenti per natura ed obiettivi.
Le principali novita' per l'amministratore riguardano quindi:
Che formazione deve possedere il Revisore Condominiale?
Il Rendinconto Condominiale non e' quindi, evidentemente, un mero documento contabile, bensa'¬ un 'dossier' contenente informazioni di natura tecnica / impiantistica , normativa / giuridica, contabile / fiscale, e non e' conseguentemente assimilabile per forma, per sostanza, per finalita' , nè per destinatari ad un bilancio di esercizio aziendale.
Ecco perchè il revisore condominiale che l'art.1130 bis del Codice Civile prevede che possa essere nominato, a titolo oneroso, dall'assemblea per verificare il rendiconto c
Il Rendinconto Condominiale non e' quindi, evidentemente, un mero documento contabile, bensa'¬ un 'dossier' contenente informazioni di natura tecnica / impiantistica , normativa / giuridica, contabile / fiscale, e non e' conseguentemente assimilabile per forma, per sostanza, per finalita' , nè per destinatari ad un bilancio di esercizio aziendale.
Ecco perchè il revisore condominiale che l'art.1130 bis del Codice Civile prevede che possa essere nominato, a titolo oneroso, dall'assemblea per verificare il rendiconto condominiale, deve essere dotato di una specifica formazione, sostanzialmente diversa nei contenuti specifici da quella riservata per finalita' differenti ai revisori dei conti iscritti nell'apposito registro.
Nell'ambito quindi delle attivita' professionali esercitate ai sensi della L.04/2013, l'Associazione Nazionale Revisori Condominiali - AIReC con sede legale a Milano ha gia' formato in partnership con enti di formazione accreditati 'revisori condominiali professionisti' (tra cui in primis ICAF - Istituto di Conciliazione e Alta Formazione, accreditato al Ministero della Giustizia e alla Regione Lombardia) e sta conducendo un progetto di riconoscimento della 'certificazione del rendiconto condominiale' tramite enti di certificazione riconosciuti a livello nazionale da Accredia.
Ma l'art.1130 bis non si e' 'limitato' ad introdurre le sopraccitate importanti novita' , ha altresa'¬ normato ed ampliato il diritto di accesso agli atti non solo ai condo'mini, ma anche a tutti i titolari di diritti reali e di godimento: gli amministratori condominiali quindi devono consentire a tutti questi soggetti di accedere agli archivi condominiali al fine di visionare ed eventualmente estrarre copia della documentazione di loro interesse, relativa agli ultimi 10 anni. Tale attivita' di verifica, anche su incarico di un singolo avente diritto o di un gruppo di essi, puo' essere delegata al 'revisore condominiale' che dispone di competenze idonee ad svolgere con puntualita' e professionalita' le attivita' di verifica a tutela del proprio committente.
Si tratta evidentemente di una novita' importante destinata a stravolgere l'organizzazione degli studi degli amministratori, allo scopo di garantire e tutelare l'esercizio di questo diritto.
Il revisore condominiale e' inoltre un partner inevitabile per avvocati e studi legali, e puo' assumere, avendo adeguati titoli, competenze e formazione specifica, il ruolo di CTU (consulente tecnico d'ufficio) o CTP (consulente tecnico di parte) nell'ambito di controversie contabili condominiali sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale.
In questo contesto assume una particolare rilevanza l'istituto della mediazione civile. Nell'ambito dei procedimenti di mediazione civile amministrati presso Organismi di Mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia e' possibile gestire consulenze tecniche d'ufficio riutilizzabili nell'eventuale giudizio che dovesse instaurarsi a seguito di un eventuale mancato accordo.
Gli scenari professionali per il revisore condominiale sono quindi davvero ampi, ma e' importante scegliere la formazione abilitante e continua svolta da professionisti di chiara fama e con specifica esperienza, affinchè un momento formativo possa concretamente rappresentare il punto di partenza di un percorso professionale.
Dott. Ivan Giordano - Direttore Scientifico AIReCAssociazione Italiana dei Revisori Condominiali, docente dei corsi di formazione per Revisori Condominiali e di Contabilita' Condominiale.
www.istitutoicaf.it