Quando la sicurezza fa rima con riqualificazione e coesione.
Con 141 voti a favore, 97 contrari e 2 astensioni, anche il Senato ha approvato, in via definitiva e senza modifiche rispetto alla Camera, la fiducia posta dal Governo sul decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' . Il provvedimento diventa cosa'¬ legge.
Obiettivo generale e' potenziare gli interventi e gli strumenti di promozione e garanzia della sicurezza urbana, da perseguire soprattutto attraverso azioni coordinate e collaborative tra i soggetti istituzionali variamente coinvolti.
Un'azione a pia'¹ livelli Il riferimento prioritario e' alla sicurezza integrata, da realizzarsi in una prospettiva di collaborazione interistituzionale, ossiaa quell'insieme di interventi assicurati dallo Stato e dagli enti territoriali, nonchè da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilita' , alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato con la finalita' del benessere delle comunita' territoriali (art. 1).
Particolarmente forte e' l'accento posto sul coordinamento delle attivita' di interesse comune, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale: a quest'ultimo riguardo, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, si e' altresa'¬ evidenziata la necessita' di intervenire in specifici ambiti, quali lo scambio informativo tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio; l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con quelle delle forze di polizia; la regolamentazione per l'uso comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attivita' a rischio; l'aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e forze di polizia.
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Se la sicurezza fa rima con riqualificazione e coesione: la rinnovata attenzione ai Patti per la sicurezza Nell'impianto del decreto legge si rimarca inoltre che la sicurezza urbana, intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilita' e al decoro delle citta' , non va perseguita esclusivamente attraverso le, pure imprescindibili, azioni di prevenzione e contrasto della criminalita' , in particolare di quella di tipo predatorio e con elevato tasso di allarme sociale, quali furti e rapine (c.d. street crime); prioritari, in tal senso, sono anche gli interventi di riqualificazione sociale, culturale e urbanistica ed il recupero delle aree o dei siti degradati; l'eliminazione dei fattori di marginalita' e di esclusione sociale; la promozione della cultura del rispetto della legalita' ; l'affermazione di pia'¹ elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
Di nuovo, diviene fondamentale e necessaria l'azione integrata dello Stato e degli enti territoriali, chiamati a concorre, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni, alla realizzazione della sicurezza urbana (art. 4).
In questa ottica, anche i Sindaci si vedono attribuire un ruolo pia'¹ incisivo ed il potere di agire direttamente quali rappresentanti della comunita' locale, per «interventi emergenziali di “sicurezza situazionale” legati al degrado urbanistico o all'affievolimento dei livelli di coesione sociale del proprio territorio» (Servizio Studi del Senato della Repubblica, Dossier sull'A.S. n. 2754 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta' ”): si prevede infatti che il Sindaco possa adottare ordinanze contingibili e urgenti anche al fine di superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilita' urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillita' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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Tra i principali strumenti per la promozione della sicurezza nelle citta' il decreto legge riconosce poi un nuovo vigore ai patti per l'attuazione della sicurezza urbana sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco, destinati ad individuare i concreti interventi da mettere in campo, anche in relazione alla specificita' del contesto territoriale (art. 5). Gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana sono:
Con specifico riferimento all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni, viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019; le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati, nonchè i criteri di ripartizione delle predette risorse, saranno definite con successivo decreto ministeriale.
=> Art. 1122-ter del Codice Civile
Il controllo del territorio passa anche attraverso la videosorveglianza in condominio… Il provvedimento in questione, al fine di perseguire nella maniera pia'¹ efficace possibile i propri obiettivi, individua nuovi e diversi attori.
Si dispone specificamente che, nell'ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata conclusi tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome (art. 3) e dei patti locali per la sicurezza urbana (art. 5), possano essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio; ebbene, per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali
=> Art. 1122-ter del Codice Civile
Il controllo del territorio passa anche attraverso la videosorveglianza in condominio… Il provvedimento in questione, al fine di perseguire nella maniera pia'¹ efficace possibile i propri obiettivi, individua nuovi e diversi attori.
Si dispone specificamente che, nell'ambito degli accordi per la promozione della sicurezza integrata conclusi tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome (art. 3) e dei patti locali per la sicurezza urbana (art. 5), possano essere individuati obiettivi specifici, destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla valorizzazione del territorio; ebbene, per garantire il necessario sostegno logistico e strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, ferma restando la finalita' pubblica dell'intervento, si prevede che possano essere coinvolti enti pubblici economici e non e soggetti privati (art. 7, comma 1).
Il comma 1-bis, aggiunto al testo del decreto durante l'esame alla Camera, introduce dunque una serie di previsioni volte appunto ad incentivare l'apporto dei soggetti privati alle azioni di sicurezza urbana: con l'obiettivo di pervenire ad una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio e tenuto conto di ulteriori finalita' di interesse pubblico, si stabilisce infatti che gli accordi e i patti stipulati, ai sensi del comma 1, possano riguardare progetti proposti da alcune categorie di soggetti privati specificamente individuati, ossia enti gestori di edilizia residenziale ovvero amministratori di condoma'¬ni; imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti; associazioni di categoria ovvero di consorzi o di comitati – comunque denominati – costituiti a tale scopo fra imprese, professionisti o residenti, per l'attivazione, con oneri a carico di privati, di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo, con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o a istituti di vigilanza privata convenzionati.
In favore dei soggetti privati che decidano cosa'¬ di assumersi parte delle spese di investimento, manutenzione e gestione dei predetti sistemi di videosorveglianza – si ribadisce, tecnologicamente avanzati –, attivati sulla base dei citati accordi o patti, si dispone altresa'¬ che, a decorrere dall'anno 2018, i Comuni possano deliberare detrazioni dall'imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) (art. 7,comma 2).
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La nota dell'ANAIP L'Associazione di categoria ha accolto con estremo favore quest'ultima previsione, evidentemente ispirata ad una logica di maggiore collaborazione tra enti locali, in particolare i Comuni, e gli amministratori di condominio; previsione che puo' portare ad un riconoscimento sempre maggiore del rilievo della categoria professionale, intesa quale rappresentante e, al tempo stesso, interlocutore di collettivita' di estremo peso nel nostro Paese, quali appunto, quelle condominiali. «Essere tra i professionisti chiamati a collaborare con le Prefetture e con i Comuni per agevolare la diffusione di iniziative utili a promuovere il decoro e la sicurezza urbana del territorio, anche nelle aree residenziali private, stipulando direttamente con loro accordi e patti su progetti specifici, lo consideriamo un significativo passo avanti nell'interesse dell'utenza da noi amministrata», si legge nella nota diffusa dall'ANAIP. «Si trattera' di valutare in sede di delibera assembleare – si conclude – se la rinuncia ad un po' di privacy puo' considerarsi adeguatamente ricompensata sotto il profilo delle agevolazioni fiscali che ne ricaverebbero i singoli condomini».
La pacifica convivenza nei contesti condominiali come strumento di contrasto all'insicurezza urbana e al degrado sociale. Un nuovo ruolo dell'amministratore di condominio Che quelleappena indicate siano, in definitiva, le linee ispiratrici dei pia'¹ recenti interventi istituzionali lo si comprende anche rammentando la sottoscrizione, risalente ormai a qualche anno fa, tra l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) – nella persona dell'allora presidente Piero Fassino, sindaco di Torino – e l'Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI) – nella persona del Presidente Pietro Membri – di un Protocollo d'Intesa che «intende favorire le condizioni di vivibilita' e fruibilita' degli spazi pubblici nonchè una serena e pacifica convivenza tra i cittadini/condomini, con particolare attenzione alle criticita' scaturenti dalle diverse culture e tradizioni».Tra gli obiettivi dell'Intesa prioritario e' garantire unamaggiore efficacia all'intervento della Polizia locale – della quale si esalta il ruolo in quanto «polizia di prossimita' profondamente radicata nel territorio» – nella gestione delle «problematiche e criticita' segnalate e/o rilevate all'interno dei complessi condominiali […] anche tramite un'attivita' di verifica preventiva degli esposti/segnalazioni pervenuti».
Le Parti mirano altresa'¬ a «garantire il rispetto di leggi e regolamenti, con particolare riguardo ad eventi e fattispecie correlati a fenomeni criminosi, illeciti amministrativi e comportamenti comunque vietati, che generano elevato allarme sociale in ambito residenziale.
Pensiamo ad esempio al favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la presenza di stranieri non debitamente segnalati all'Autorita' di P.S., l'esercizio abusivo di attivita' ricettive o di ristorazione, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la presenza di persone disturbanti o che cagionano un perdurante stato d'ansia e di paura e di fondato timore per l'incolumita' dei condomini, la detenzione di materiale contraffatto o provento di reato».
Al di la' dell'accento posto sulla logica sicuritaria e dell'accostamento di problematiche e situazioni che richiederebbero approcci differenti e diversificati, per quello che qui pia'¹ specificamente interessa, preme a questo punto ricordareche vi e' un particolare aspettodella riforma della disciplina condominiale, che sembrerebbe essere passato in sordina, e che, al contrario, pare innestarsi perfettamente nel solco degli ultimi interventi normativi, e che consente altresa'¬ di valorizzare le competenze del “nuovo” amministratore di condominio: il nuovo art. 1135 c.c., comma 3, prevede infatti che « L'assemblea puo' autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonchè di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilita' urbana, la sicurezza e la sostenibilita' ambientale della zona in cui il condominio e' ubicato».
Con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio (art. 1136, comma 4, c.c.),
l'assemblea puo' dunque autorizzare lo svolgimento di una serie di attivita' che, pur non specificate dalla norma, mirino sostanzialmente ad incentivare la partecipazione di condomini ed amministratori a progetti destinati a migliorare non solo la sicurezza, ma – elemento di maggiore interesse – la vivibilita' urbana
=> Focus sulla videosorveglianza in condominio