Dopo polemiche, critiche e smentite siamo in grado di svelarvi il contenuto dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica relativo all'esercizio e ai componenti di sicurezza degli ascensori.
L'iter legislativo. La Camera il 22 ottobre 2014, aveva gia' approvato uno schema di D.P.R. recante modifiche al D.P.R. 162/1999 per chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dalla Commissione Europea, per il non corretto recepimento della Direttiva 95/16/CE e per sollecitare il Governo a provvedere, in tempi brevi, all'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e privi quindi della marcatura europea. Inoltre, si auspicava il ripristino di una Commissione Prefettizia o organo competente che facesse da garante per il rilascio delle abilitazioni alla manutenzione di ascensori e montacarichi, indispensabili per lo svolgimento della relativa attivita' , in sede di recepimento della Direttiva 2014/33/UE in materia di sicurezza degli ascensori. La Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014, prevedeva l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli stessi apparecchi. E' importante sottolineare anche che gli stessi aspetti tecnici e i requisiti prestazionali dei vari componenti, dovessero adeguarsi e uniformarsi agli standard previsti; lo stesso dicasi per le certificazioni e documentazioni varie rilasciate dai produttori.
Come anticipato, il MISE ha emesso lo schema di D.P.R. sulla sicurezza degli ascensori, in attuazione della Direttiva Comunitaria 2014/33/UE, che vorrebbe venisse recepito entro il 19 aprile p.v.
Il contenuto dello schema. Lo schema di Decreto del MISE (vedi allegato) individua il 'Regolamento concernente modifiche al D.P.R. 162/1999, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014 relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza nonchè per l'esercizio degli ascensori'. Scopo principale e', come indicato nelle finalita' , quello di aumentare i livelli di sicurezza degli impianti ascensore riducendo quasi del tutto i rischi per gli utenti e i manutentori. A tal proposito e' utile ricordare che in Italia attualmente sono installati 8.000 impianti, di cui il 40% risale al 1970.
=> Sicurezza ascensori: perchè in Italia non e' stata ancora recepita la raccomandazione 95/126/CE?
Il Regolamento, dopo una prima parte relativa agli obblighi di installatori e fabbricanti per il rispetto dei requisiti di sicurezza, corretto funzionamento, efficienza dell'impianto e dei vari componenti nonchè delle procedure di valutazione della conformita' degli ascensori, dei componenti di sicurezza e della relativa marcatura CE, all'art. 2 prevede ulteriori modifiche al D.P.R. 162/99 in termini di sicurezza. In particolare, viene inserito un art. 19-bis titolato 'Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162': nel quale viene stabilito che per gli ascensori gia' in servizio anteriormente alla data di prima applicazione del presente Regolamento, e conformi alle norme vigenti a tale data, i soggetti verificatori (i tecnici abilitati, la ASL competente per territorio, o l'ARPA, gli organismi certificati) provvedono, in occasione della prima verifica periodica successiva alla decorrenza dell'applicazione del presente articolo, ad una verifica degli ulteriori requisiti minimi di sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).
In particolare si fa riferimento all'Allegato I, punto 1.1.2 - Principi di integrazione della sicurezza del D.Lgs. 17/2010 con verifiche pia'¹ stringenti su:
- precisione di fermata e livellamento tra cabina e piano, al fine di evitare qualunque rischio di inciampo o di impedimento nell'accesso per disabili, e pericoli per la non complanarita' fra pianerottolo e piano cabina;
- presenza di illuminazione del locale macchine: la macchina dovra' essere dotata di impianto illuminazione incorporato, per evitare rischi nel suo utilizzo, deve essere progettata e costruita in maniera tale che non vi siano zone d'ombra causa di disturbo o fastidiosi abbagliamenti; inoltre, gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente, devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione, cosa'¬ come le zone di manutenzione.
Si passa poi all'Allegato I, punto 2 - Rischi per la persona al di fuori della cabina, del presente Regolamento, limitatamente a:
- presenza ed efficacia dispositivi di richiusura delle porte di piano con cabina fuori dalla zona di sbloccaggio: gli accessi al piano per ingresso e uscita dalla cabina, devono essere muniti di porte di piano aventi resistenza meccanica sufficiente in funzione delle condizioni d'uso; nel normale funzionamento, devono essere munite di un dispositivo di interbloccaggio che impedisca:
- il movimento della cabina (attuato in maniera volontaria o meno), se tutte le porte di piano non sono chiuse e bloccate;
- l'apertura di una porta di piano se la cabina non si e' fermata e risulta fuori dalla zona di piano prevista.
Si richiama poi l' Allegato I, punto 3 - Rischi per la persona nella cabina, sempre di questo Regolamento, con particolare riferimento alla:
- presenza di porte di cabina: premesso che le cabine degli ascensori devono risultare completamente chiuse da pareti cieche (piano di calpestio e soffitto compresi, ad eccezione delle eventuali aperture di ventilazione e di porte cieche), le porte di accesso devono essere progettate ed installate in maniera tale che la cabina non possa effettuare alcun movimento se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle stesse; e' consentito solo il ripristino del livello al piano con porte aperte, a condizione che la velocita' di tale ripristino sia controllata.
In caso di arresto della cabina fra due livelli di piano, In assenza di protezione del vano stesso o laddove vi sia un rischio caduta fra la cabina e le protezioni del vano, le porte di cabina devono rimanere chiuse e bloccate.
Infine, al punto 4 dell'Allegato 1 - Altri rischi, del presente Regolamento, si fa menzione in particolare a:
- rischio di schiacciamento per porte motorizzate: laddove vi sia la presenza di questa tipologia di porte (siano esse di piano o di cabina o entrambe), queste devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento durante il loro funzionamento;
- presenza di un dispositivo di comunicazione bidirezionale in caso di intrappolamento in cabina, che consenta il collegamento diretto e permanente con un servizio di pronto intervento (considerando tra l'altro che gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare ed evacuare le persone eventualmente imprigionate in cabina); tali dispositivi dovranno essere progettati ed installati per poter funzionare anche in caso di mancanza di corrente;
- illuminazione della cabina: tutte devono essere dotate di adeguata illuminazione che funzioni durante il normale uso e quando la porta di piano o di cabina e' aperta; inoltre, deve essere garantita la presenza della luce di emergenza che entrera' in funzione in assenza di elettricita' e per un tempo sufficiente a consentire lo svolgimento di eventuali operazioni di soccorso.
Il D.P.R. riporta poi altri Allegati relativi al contenuto della dichiarazione di conformita' UE per gli ascensori e per i suoi componenti di sicurezza, l'elenco dettagliato di questi, le modalita' di esame UE per i tipi di ascensori e per i tipi di componenti di sicurezza, l'esame finale degli ascensori, la garanzia della qualita' del prodotto, la verifica dell'unita' per gli ascensori, i controlli per campione dei componenti di sicurezza.
Qualora i soggetti verificatori rilevano la non rispondenza degli ascensori o dei componenti ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento vigente al momento della verifica straordinaria, prescrivono gli eventuali interventi di adeguamento in conformita' alla normativa e alle norme UNI