Oggetto della presente sentenza e' la vertenza tra due condomini e un supercondominio – in persona dell'amministratore pro tempore - il quale adottava, in sede di assemblea, una delibera avente ad oggetto “la ripartizione delle spese di riscaldamento e la delega all'amministratore dei singoli edifici alla riscossione dei contributi per il riscaldamento” ( delibera del 16.2.2015 ).
Nello specifico, gli attori chiedevano che venisse accertata la nullita' o, in subordine l'annullabilita' della suddetta delibera in quanto contraria a norme imperative: art. 26 L. 10/1991 e art. 9 D. L.gs 102/2014.
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Il supercondominio eccepiva, in via pregiudiziale, l'illegittimita' della procedura di mediazione obbligatoria propedeutica al giudizio instaurata dagli attori, lamentando la genericita' dell'istanza e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea perchè infondata.
Il nucleo centrale della contestazione mossa dai due condomini risiede nel contenuto della delibera assembleare; in sostanza si decideva di non adottare tabelle millesimali al fine di ripartire le spese relative al riscaldamento derivante da “dispersione” della centrale termica ma, concordemente, di continuare a suddividere la quota del 30% relativa al consumo di gas oltre che per spese di riparazione caldaia ed il 70% a titolo di consumo gas da suddividere tra tutte le abitazioni in base a letture effettuate da una ditta prescelta.
Gli attori contestavano l'assenza di un parametro certo – quale potevano essere le tabelle millesimali – al fine di stabilire, con un buon grado di sicurezza, le varie quote spettanti per le spese di riscaldamento tra tutti i condomini.