L'amministratore di condominio puo' essere nominato, revocato o confermato da parte dell'assemblea dei condomini.Si tratta di tre fattispecie diverse, ognuna delle quali e' assoggettata a specifica disciplina.
La “nomina”e la “revoca”devono essere disposte dall'assemblea con una maggioranza pari ad almeno n 500 millesimi.
A norma, infatti, dell'articolo 1136, comma V, codice civile, le deliberazioni che concernono le due ipotesi in considerazione devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo, e cioe' con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la meta' del valore dell'edificio.
La “conferma” e' stata ritenuta una fattispecie diversa e, pertanto, assoggettabile a disciplina differente in sede assembleare.In particolare, secondo alcuni tribunali di merito, la delibera di conferma dell'amministratore puo' essere adottata con la maggioranza degli intervenuti, laddove sia in grado di rappresentare almeno 1/3 del valore dell'edificio (cfr, tra le tante, Tribunale di Roma, 15 maggio 2009, n. 10701).
Quale argomentazione per supportare questa differenza di quorum?Il legislatore ha espressamente disciplinato le ipotesi della nomina e della revoca all'interno dell'articolo 1136, comma 4, codice civile, mentre discorre della fattispecie della conferma solo nell'articolo 1135, comma 4, codice civile (quindi, operando in assenza di richiamo nel successivo articolo sulle maggioranze qualificate).
D'altra parte, in sede di conferma – e' stato affermato -,il rapporto fiduciario tra condo'mini e amministratore puo' ritenersi gia' collaudato sulla base della trascorsa esperienza, e quindi non richiederebbe la stessa soglia di maggioranza.
=> Compenso dell'amministratore di condominio e delibera di nomina. Una innovativa pronuncia.