E' stato pubblicato nella G.U. n. 95 del 24-4-2017 (Suppl. Ordinario n. 20), il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, recante 'Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo'.
Con l'articolo 8 del D.L. 50/2017 si stabilisce che all'articolo 76, comma 2 del DPR 602/1973, contenente disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari, le parole 'del bene' siano sostituite dalle seguenti: 'dei beni'.
Quindi, con riguardo ai pignoramenti immobiliari, si amplia per l'agente della riscossione la possibilita' di procedere, applicandosi d'ora in poi il limite di euro 120.000,00 non al singolo bene ma al complesso dei beni del debitore.
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L'esecuzione. La procedura di esecuzione immobiliare prende vita quando il debitore non provvede ad onorare il suo debito nei confronti del creditore e quest'ultimo si rivolge al giudice competente. Ha ad oggetto il diritto di proprieta' o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili.
Le condizione per il pignoramento della casa da parte del fisco. Prima di avviare il pignoramento sulla casa del contribuente l'Agenzia delle Entrate deve iscrivere l'ipoteca.
L'ipoteca e' legittima solo a condizione che il debito iscritto a ruolo (quello cioe' risultante dalla somma di tutte le cartelle scadute, ossia notificate da oltre 60 giorni) sia superiore a 20 mila euro. Per quanto riguarda il pignoramento, questo puo' essere avviato solo se il debito e' superiore a 120mila euro.
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La prima casa. Resta fermo il divieto di pignoramento dell'abitazione principale, a prescindere dall'entita' del credito e dal valore dell'immobile: non puo' essere pignorata l'abitazione principale, purchè questa sia l'unico immobile di proprieta' del contribuente, sia un'abitazione civile e non rientri nelle categorie delle abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9).
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La Manovrina e le novita' per gli altri immobili. Fino all'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, il pignoramento era possibile solo se il valore del singolo immobile non era inferiore a 120 mila euro.
Ora, l'art. 8, D.L. 50/2017 con la modifica del citato art. 72, comma 2, D.P.R. 602/73, in materia di pignoramenti immobiliari, ha esteso di fatto la possibilita' di eseguire le esecuzioni immobiliari.
Per meglio dire, con la manovrina, adesso l'esproprio diventa possibile se tutto il patrimonio immobiliare del debitore (comprensivo dell'abitazione principale) non e' inferiore a tale soglia.
L'agente della riscossione puo' dunque procedere se il contribuente ha un debito verso l'Erario di almeno 120.000,00 euro e se il valore catastale del totale degli immobili posseduti e' almeno pari a 120.000,00 a euro. Per cui, se il contribuente ha pia'¹ di una casa egli puo' subire il pignoramento.
In conclusione,viene
agevolato il pignoramento immobiliare essendo pia'¹ facile, in questo modo, raggiungere la soglia di legge (che, di fatto, e' come se fosse stata abbassata). Infatti, per effetto della modifica, ai fini del pignoramento immobiliare i requisiti di valore sono rappresentati (oltre che dal non mutato importo del debito complessivo affidato all'agente della riscossione, che come abbiamo detto deve essere maggiore di 120mila euro) dal valore catastale del totale degli immobili posseduti, che deve essere pari almeno a 120mila euro.
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