L'amministratore 'Caio', nei termini negoziali convenuti,
L'amministratore 'Caio', nei termini negoziali convenuti, acquisita la provvista, provvedeva regolarmente a pagare la fattura di che trattasi (sembrerebbe, dalle precarie informazioni acquisibili dalla Sentenza, che cio' sia avvenuto attraverso il ricorso di un piano di rientro). La Societa' 'Mevio' pero' non contabilizzava l'occorso pagamento della fattura e inviava, successivamente, una nota di debito a carico del cliente contenente una penalizzazione tariffaria.
L'amministratore 'Caio' contattava il servizio clienti della Societa' di somministrazionee segnalava l'errore contabile, pur chiedendo la rettifica della posizione debitoria rappresentata. Preso atto di quanto lamentato e della fondatezza dell'assunto, il fornitore rassicurava che avrebbe posto rimedio all'equivoco, procedendo, intanto, alla sospensione della procedura di riscossione.
Tuttavia, qualche giorno dopo (contraddittoriamente), la Societa' 'Mevio' affiggeva un avviso sul portone condominiale onde rendere noto direttamenteall'utenza la sussistenza di una morosita' a suo carico (afferente, a quanto pare, la fattura predetta), previa avvertenza che se non fosse stato eseguito il saldo delle somme dovute entro dieci giorni avrebbe interrotto la fornitura di acqua. Seguiva, altresa'¬, una nota inviata a ciascuno dei condo'mini con cui si reiterava la richiesta di pagamento della spettanza dovuta.
I condo'mini dello stabile, con i toni del caso, rappresentavano l'evento all'amministratore e chiedevano contezza sull'accaduto, rammentando l'avvenuta riscossione delle rispettive quote di consumo idrico.
L'amministratore, per il tramite di un legale, segnalava nuovamente a Meviol'errore contabile commesso reiteratamente e il danno arrecato alla sua immagine professionale, per cui chiedeva il risarcimento della somma forfettaria di € 5.000,00.
La Societa' Mevio, solo a questo punto, poneva fine alla sequela di comunicazione intercorse (in modo infruttuoso), stralciando la posizione contabile debitoria con atto definitivo.
Sulla scorta di tali evidenze (cosa'¬ dedotte, si ripete, dalla precaria narrazione in fatto del provvedimento in commento), l'amministratore ha intentato causa contro il fornitore dell'acqua rivendicando il diritto al risarcimento del danno per lesione della propria onorabilita' e professionalita' . => Morosita' bollette acqua
Celebratosi il processo civile avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma - nel pieno del contraddittorio tra i predetti contendenti - lo stesso e' stato definito con la predetta Sentenza emessa in data 14 luglio 2015 e pubblicata il successivo 31 agosto 2015.
Il provvedimento.A parere del Decidente, una societa' addetta alla somministrazione di un bene vitale come l'acquanon potrebbe consentire al sistema informatico l'avvio della procedura di preavviso del distacco dell'utenza senza il controllo di personale umano, ovvero senza un efficace coordinamento tra gli uffici addetti alla esazione dei crediti.
Gli obblighi di corretta, trasparenza ed efficienza (vedasi articolo 2, comma 2, codice del consumo) impongono ad una societa' di somministrazione come quella in specie, di garantire un approccio personale nei confronti di un 'utente/consumatore', specie se esso sia un condomino degli edifici (sulla qualifica di consumatore del condominio vedasi, da ultimo, Cassazione Civile 10679/2015).
Nella fattispecie, e' stato ritenuto che la condotta assunta dalla Societa' convenuta sia stata ben lungi dal soddisfare tale canoni comportamentali. Anzi, la pratica commerciale posta in essere - cosa'¬ ritenuta illegittima dal Giudice adito -e' stata valutata come concretamente idonea a cagionare un danno all'immagine all'amministratore che aveva in gestione lo stesso condominio.
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La sua professionalita' sarebbe stata, in particolare,'offuscata' dinanzi molti condomini, generando un clima di sfiducia intorno al medesimo - a quanto pare -in ragione di fatti non rispondenti al vero.
Sotto tale ultimo profilo, e' stato argomentato che la ''¦risarcibilita' del danno all'immagine, espressamente prevista in via generale dall'articolo 10 cod. civ. (essendo pacifico che per immagine non deve certo intendersi la rappresentazione fotografica di una persona, bensa'¬, in primo luogo, la sua considerazione sociale e professionale), essa e' comunemente ammessa dalla giurisprudenza (da ultimo Cass. nn. 3474/2015, 24110/2013, 22396/2013, 18082/2013)'.
Alla stregua di quanto sopra, il Giudice di Pace ha condannato la societa' convenuta al pagamento, in favore dell'amministratore del condominio, della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento subito, oltre interessi al saggio legale dalla domanda al saldo, ed oltre ulteriori spese legali.
La limitazione del danno all'immagine dell'amministratore, all'interno della sfera dei condomini, non e' stata invece ritenuta sufficiente per giustificare l'ulteriore richiesta risarcitoria (in forma specifica) per il tramite della pubblicazione della sentenza in un quotidiano cittadino.
Si ringrazia per la segnalazione dell'interessante provvedimento l'Avvocato Eugenio Novario
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