Nel caso in cui si debba notificare al condominio un atto giudiziale, oppure s'intenda ricorrere all'opera dell'ufficiale giudiziario per la notificazione di un atto stragiudiziale, quale indirizzo bisogna indicare?
Si pensi, su tutti alla necessita' di notificare un decreto ingiuntivo, un atto di citazione, ecc.
Per rispondere al quesito e' utile operare una preventiva distinzione:
a) condominio che si e' dotato di un amministratore;
b) condominio che e' sprovvisto dell'amministratore.
Partiamo dalla prima ipotesi.
Notifica di un atto al condominio che ha un amministratore
Il primo luogo al quale indirizzare l'atto e' l'ufficio dell'amministratore: tale indirizzo lo si puo' reperire, ove presente, sulla targa dell'amministratore all'ingresso dell'edificio, o ancora con ricerche informali, non esistendo un anagrafe pubblica degli amministratori condominiali abbinata agli edifici di cui hanno assunto incarico di gestione.
La Corte di Cassazione, quando si e' pronunciata in materia di notifica degli atti al condominio, ha stilato una sorta di elenco dei luoghi dov'e' utilmente esperibile la consegna dell'atto.
In tal senso, in una sentenza resa sul finire del 2016, si legge che “la notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici 'enti di gestione' non dotati nè di soggettivita' giuridica, ancorchè imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all'amministratore, costituente l'elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari (vedi Cass. 2001 n. 6906, Rv. 546837)”.
Individuato il destinatario, prosegue la Corte, la notifica “va effettuata all'amministratore secondo le regole stabilite per le persone fisiche. Pertanto, oltre che ovunque 'in mani proprie', l'atto puo' essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui cio' e' consentito dagli artt. 139 c.p.c. e s.s.: luoghi tra i quali puo' bensa'¬ essere compreso, in quanto 'ufficio' dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma soltanto nell'ipotesi in cui esistano locali, come puo' essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (v. Cass. n. 976/2000; n. 12208/1993)” Cass. 29 dicembre 2016 n. 27352.
Detta diversamente: si puo' notificare l'atto, alla persona dell'amministratore, presso il condominio se:
a) e' ivi presente l'ufficio dell'amministratore o magari la sua residenza (si pensi all'ipotesi del cosa'¬ detto amministratore interno);
b) sia presente presso il condominio un portiere o comunque altri locali deputati all'attivita' di gestione dell'edificio.
=> Portiere e ricezione delle raccomandate
Dubbia, ad avviso dello scrivente, la possibilita' di considerare tale la sala riunione, ove utilizzata esclusivamente per tenere le assemblee.
Notifica di un atto al condominio che non ha un amministratore
In tale ipotesi le alternative sono due:
a) notificare l'atto giudiziale a tutti i proprietari di unita' immobiliari ubicate nell'edificio presso le rispettive residenze (a mani e' valevole sempre la notifica in qualunque luogo);
b) chiedere all'Autorita' Giudiziaria, ai sensi dell'art. 65 delle disposizione di attuazione del codice civile, la nomina di un curatore speciale al quale indirizzare l'atto, secondo la procedura indicata dall'art. 80 del codice di procedura civile, espressamente menzionato dalla norma prima indicata.
Funzione della figura e' quella di creare un punto di rappresentanza unitario, al solo fine della lite, ossia in alcun modo considerabile alla stregua di un amministratore condominiale.
=> L'atto di citazione in giudizio, a chi va notificato?