Che cos'è la notifica preliminare di lavori alla ASL?
Da chi deve essere inviata?
Quando deve essere inviata?
Che cosa accade se non viene spedita?
Queste le principali domande attorno ai quesiti riguardanti questo adempimento connesse alla esecuzione di interventi edilizi.
Esiste una norma di riferimento ed è l'art. 99 del d.lgs n. 81/08 (così detto testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che recita:
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uominigiorno.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
La norma, com'è intuibile contiene risposta a quasi tutti i quesiti che abbiamo posto in principio. La notifica preliminare alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro è un documento attraverso il quale si comunica alle suddette amministrazioni pubbliche, l'inizio di lavori edili aventi determinate caratteristiche.
Partiamo dall'individuazione del soggetto tenuto ad eseguire tale comunicazione, ossia al committente (nel caso del condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore) o, se nominato, al responsabile dei lavori, ossia la persona che può essere incaricata dal committente di eseguire i suoi compiti e quindi assumere le sue responsabilità.
La comunicazione alla ASL, dice l'art. 99, dev'essere eseguita prima dell'inizio dei lavori e secondo il modello allegato al testo del decreto legislativo n. 81/08.
Quanto ai lavori rispetto ai quali è necessario provvedere a tale comunicazione, il primo comma fa riferimento a tre ipotesi, ossia:
a) ai cantieri nei quali è prevista la presenza anche non contemporanea di imprese;
b) ai cantieri che inizialmente non soggetti all'obbligo di comunicazione lo divengono in corso d'opera in ragione di variazioni dei lavori;
c) quand'anche ad operare sia un'unica impresa in quei casi in cui si superi una determinata entità di lavoro.
Rispetto al concetto di uomini-giorno, è utile ricordare che ai sensi dell'art. 89 d.lgs n. 81/08, per uomini-giorno s'intende “l'entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera”.
L'omessa comunicazione in sé non è soggetta a sanzione, ma sono sanzionate le conseguenze connesse all'omessa comunicazione di tale notifica ad altri enti (es. amministrazione concedente il titolo abilitativo all'esecuzione dei lavori edili, cfr. artt. 90 e 157 d.lgs n. 81/08).
Del pari la notifica preliminare alla ASL, se necessaria, dev'essere conservata ed esibita anche in relazione alla fruizione delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
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