Non si configura l'indebito arricchimento nel caso in cui il condomino che ha subito danni da infiltrazioni d'acqua prevenienti dall'appartamento del piano superiore incassi l'indennizzo dell'assicurazione del condominio senza restituire nulla al vicino che ha anticipato i soldi per gli interventi.
A stabilirlo è stata la terza se
A stabilirlo è stata la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18878 del 24 settembre 2015, con la quale è stato accolgono il ricorso della proprietaria di un appartamento che aveva subito danni per infiltrazioni d'acqua, provenienti dall'immobile del piano superiore.
Il fatto – L'attore sosteneva di aver provveduto a proprie spese alle riparazioni per la perdita d'acqua dalle tubature del suo immobile, che aveva danneggiato il bagno dell'appartamento sottostante. Successivamente, l'assicurazione del condominio versava, a titolo di indennizzo, la somma di 6900 euro, che veniva interamente trattenuta dalla proprietaria dell'appartamento danneggiato, delegata dall'amministratore di condominio a curare la pratica assicurativa. L'attore chiedeva dunque, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la restituzione di tale somma, a suo dire indebitamente trattenuta dalla convenuta.
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La corte d'appello aveva accolto il ricorso e condannato la proprietaria a restituire l'indennizzo versato dall'assicurazione, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione ritenendo che, nella fattispecie, non sia configurabile alcun indebito arricchimento.
L'azione di indebito arricchimento. Nella parte motiva della sentenza, gli Ermellini ricordano che per poter esercitare efficacemente l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. occorre la contemporanea esistenzadei seguenti elementi costitutivi:
La suprema Corte punta l'attenzione sulnesso di correlazione. Perché possa configurarsi il diritto alla restituzione ex art. 2041 c.c. è necessario che l'impoverimento e l'arricchimento derivino, in via immediata, dal medesimo fatto causativo, con la conseguenza che “il fondamento dell'indennizzo viene meno qualora lo spostamento patrimoniale, pur se ingiustificato, tra i due soggetti sia determinato sa una successione di fatti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniale soggettive, in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro”.
Nel caso di specie difetta proprio l'unicità del fatto e non sussiste il legame causale diretto tra arricchimento e depauperamento, in quanto il versamento dell'indennizzo a favore della condomina è stato eseguito dalla compagnia assicurativa del condominio e non dell'attore, risultando invece l'impoverimento dello stesso attore conseguenza diretta dal pagamento da questi effettuato alla ditta che ha eseguito i lavori di riprist
Nel caso di specie difetta proprio l'unicità del fatto e non sussiste il legame causale diretto tra arricchimento e depauperamento, in quanto il versamento dell'indennizzo a favore della condomina è stato eseguito dalla compagnia assicurativa del condominio e non dell'attore, risultando invece l'impoverimento dello stesso attore conseguenza diretta dal pagamento da questi effettuato alla ditta che ha eseguito i lavori di ripristino del suo appartamento. Al più l'arricchimento della donna può configurarsi, nella fattispecie, come effetto mediato o indiretto del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione del condominio.
Vieppiù, nel caso in esame difetta anche il requisito della sussidiarietà, perché il condomino/attore aveva la possibilità di agire nei confronti dell'amministratore del condominio, per avere quest'ultimo delegato la sola condomina danneggiata a trattare la pratica con la compagnia assicurativa e a incassare l'indennizzo di cui si discute.
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