E' nulla la delibera che senza l'unanimita' dell'assemblea costituisce un fondo cassa condominiale per sopperire ai problemi di liquidita' dell'ente di gestione, causati dal mancato pagamento delle quote condominiali da parte dei condomini morosi (Trib. Roma11/07/2016, n. 13857).
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La vicenda. Nell'assemblea di un condominio era stata deliberata la creazione di un fondo cassa per esigenze contabili e per il pagamento di alcune fatture ma che in realta' puntava a ripianare le perdite causate dal mancato pagamento dei condomini morosi.
L'ex amministratrice di condominio e alcuni condomini congiunti decidevano dunque di impugnare tale delibera, sostenendo altresa'¬ che l'argomento della costituzione del fondo cassa non era all'ordine del giorno e che prevedendo una quota di 200€ per ciascun condomino era stato adottato un criterio di riparto generico e diverso da quello fissato dalla legge, senza tenere conto delle quote millesimali.
Gli attori chiedevano inoltre il risarcimento del danno per alcune presunte minacce e diffamazioni subite proprio dall'ex amministratrice.
La sentenza. In caso di mancato pagamento delle quote condominiali da parte dei condomini morosi, chiedere un ulteriore esborso ai condomini che invece hanno gia' pagato significa chiamarli a partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprieta' .