La vicenda. Il Condominio Gamma aveva chiesto con ricorso al Giudice di Pace di Casoria l'emissione del decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali dovute dalla condomina Sempronia per euro 3.925,19, per contributi condominiali non pagati.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace la condomina aveva proposto appello al Tribunale di Napoli Nord il quale ha rigettato l'appello e ha riconosciuto alla signora Sempronia la qualita' di condomina del Condominio Gamma, in quanto proprietaria di immobile identificato come lotto X nelle allegate tabelle millesimali, ed essendo provato che la stessa fruisse dei servizi condominiali di vigilanza, pulizia ed illuminazione delle strade condominiali.
Ogni ulteriore accertamento e' stato ritenuto dal Tribunale estraneo alla cognizione del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali.
Per i motivi esposti, Sempronia ha proposto ricorso per cassazione eccependo la falsa applicazione degli articoli 1117 e 1123 c.c. in quanto la sentenza impugnata aveva erroneamente statuito che il giardino di proprieta' della ricorrente era compreso nel Condominio, laddove esisteva, piuttosto, una servitu' prediale di passaggio veicolare; inoltre veniva eccepita la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1138 c.c. e articolo 1350 c.c., n. 4 e articolo 68 disp. att c.c., non avendo il Tribunale valutato nè il regolamento del Condominio che non comprendeva la proprieta' ne' la servitu' di passaggio veicolare che poteva essere modificata solo con atto scritto. Infine la ricorrente criticava la pronuncia di secondo grado in quanto essendo lei non condomina, non aveva alcun titolo ne' a partecipare alle assemblee del Condominio ne' ad impugnarne le deliberazioni.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione. Sui punti controversi della vicenda, i giudici di legittimita' , a conferma della ratio decidendi prescelta dal Tribunale di Napoli Nord, evidenziano che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio ha soddisfatto l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonchè dei relativi documenti (Corte di Cassazione, Sez. II, 29 agosto 1994, n. 7569).
A sostegno di cio', i giudici della Cassazione richiamano i principi giurisprudenziali secondo cui nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non puo' far valere questioni attinenti alla validita' della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito e', dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629).
Quindi, il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale di approvazione delle spese oggetto di ingiunzione abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex articolo 1137 c.c., comma 2, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorche' non passata in giudicato, annullato la deliberazione (Cass. Civ. 24/03/2017, n. 7741; Cass. Civ. 14/11/2012, n. 19938).
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Premesso quanto innanzi esposto, nella vicenda in esame, secondo gli ermellini la dedotta mancata comunicazione alla signora Sempronia delle deliberazioni assembleari del Condominio Gamma, che hanno approvato e ripartito le spese per cui si procede, puo' essere ragione che abbia impedito il decorso del termine di impugnazione stabilito dall'articolo 1137 c.c., ma non motivo di invalidita' da introdurre per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei relativi oneri, ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c. (Cass. Civ. 11/08/2017, n. 20069; Cass. Civ. 22/05/1974, n. 1507).
Ne' la ricorrente puo' dolersi dell'annullabilita' delle deliberazioni poste a fondamento dell'ingiunzione di pagamento per non essere stata proprio convocata a quelle riunioni, trattandosi di vizio invocabile comunque con l'impugnazione ex articolo 1137 c.c., e non di doglianza che possa formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione ex articolo 645 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 07/11/2016, n. 22573; Cass. Sez. 2, 01/08/2006, n. 17486).
Da quanto precede i giudici di legittimita' confermano quell'orientamento secondo cui 'tanto meno puo' essere oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo inerente il pagamento di spese condominiali, emesso sulla base di delibera assembleare di approvazione del relativo stato di ripartizione, la questione dell'appartenenza al condominio intimante della condomina opponente.
Ove si intenda controvertere sull'esistenza, o meno, del rapporto di condominialita' ex articolo 1117 c.c. in ordine ad un'unita' immobiliare di proprieta' esclusiva integrante porzione di un complesso edilizio, e, quindi, sulla ravvisabilita' del collegamento funzionale e strutturale di tale proprieta' individuale con le parti comuni dell'edificio condominiale di cui all'articolo 1117 c.c., con conseguente obbligo di contribuzione alle spese ai sensi dell'articolo 1123 c.c., e' necessaria la partecipazione di tutti i condomini a ciascuna delle fasi del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario' (Cass. Sez. 6-2, 17/10/2017, n. 24431; Cass. Sez. 6-2, 22/06/2017, n. 15550; Cass. Sez. 2, 18/04/2003, n. 6328; Cass. Sez. 2, 01/04/1999, n. 3119).
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In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con l'ordinanza in commento ha rigettato il ricorso e per l'effetto ha confermato il provvedimento del giudice di appello.