In tema d'impugnazione di una delibera adottata da un'assemblea condominiale che non abbia contenuto decisorio, non v'e' interesse ad agire per chiederne la rimozione, sicchè l'esito del giudizio non sara' quello dell'annullamento della delibera, ma il rigetto della domanda.
La questione non e' di poco conto e questo principio, recentemente affermato – in via incidentale – dal Tribunale di Grosseto (sentenza n. 520 del 9 luglio 2016), consente alcune riflessioni sulla strumentalita' di alcune iniziative giudiziale d'impugnazione e sulle conseguenze.
Si supponga che un'assemblea chiamata a deliberare solamente in merito a dei lavori di manutenzione straordinaria di notevole entita' , decida di rinviare la discussione a futura deliberazione (magari anche delineata nella data) per carenza dei quorum deliberativi.
Si supponga che erroneamente uno dei condo'mini non sia stato convocato e questi, ricevuto il verbale decida d'impugnarlo.
L'impugnazione – e' bene ricordarlo – dev'essere preceduta da un tentativo di mediazione, da tenersi, secondo i dettami di cui agli artt. 71-quater disp. att. c.c. e 5 d.lgs. n. 28/2010, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e' situato.
Chiuso l'inciso torniamo al punto nodale: in casi come quello appena descritto qual e' il reale interesse di un condomino non convocato (o convocato tardivamente) ad ottenere l'annullamento di una delibera che non abbia alcun contenuto decisorio?
Puo' essere considerato davvero rilevante – in termini giuridici – l'interesse del condomino ad ottenere l'invalidazione di una mera attivita' programmatoria che non contenga alcuna decisione vincolante (la scelta della data non puo' essere considerata tale, stante il fatto che anche se quella delibera l'amministratore potrebbe scegliere, legittimamente, di convocarla quello stesso giorno)?
Evidentemente no. Al di la' di questo esempio e fermo restando che la valutazione dell'interesse ad agire dev'essere eseguita dal giudice adito, ogni qualvolta esso sia carente, l'azione di annullamento sara' persa in partenza.
In tal senso, il Tribunale di Grosseto, ha affermato che “in materia di impugnazioni di delibere assembleari l'interesse ad agire deve escludersi quando la delibera non abbia alcun contenuto decisorio di talchè alcun effetto abbia la sua rimozione” (Trib. Grosseto 9 luglio 2016 n. 520).
Come dire: se a determinati errori non seguono conseguenze per chi e' rimasto vittima dell'errore (es. omessa o tardiva convocazione), non vi sono ragioni giuridicamente rilevanti per tenere in piedi un giudizio la cui reale utilita' e' inesistente perchè chi chiede l'annullamento non ha alcun interesse ad ottenerlo (per lui non cambierebbe alcunchè).
Per la cronaca nel caso risolto dal Tribunale toscano, la delibera impugnata e' stata poi annullata in quanto l'assemblea nonostante la tardiva convocazione di uno dei condo'mini aveva comunque deciso l'esecuzione di interventi di manutenzione e l'affidamento dell'incarico ad un tecnico.
La sentenza, quindi, ribadisce anche un principio consolidato: la tardiva convocazione e' causa di annullamento della delibera.
=> Perche' e' importante comunicare l'avviso di convocazione in anticipo.
=> Il condo'mino regolarmente convocato e' legittimato ad impugnare la relativa deliberazione eccependo la mancata convocazione di altri condo'mini?