Con ordinanza del 12 luglio 2017, il Tribunale di Treviso ha autorizzato l'amministratore del condominio a sospendere la fruizione dei servizi comuni di riscaldamento, raffrescamento e fornitura d'acqua calda sanitaria presso l'immobile di una condomina in ritardo di due annualita' con il pagamento degli oneri condominiali.
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Il Giudice veneto, applicando l'art. 63 disp. att. c.c., modificato dalla legge di riforma del condominio n.220/2012, ha ritenuto ammissibile e proponibile il ricorso nelle forme di cui all'art. 702-bis c.p.c., promosso dal Condominio, in persona dell'amministratore in carica, nei confronti della condomina morosa che aveva accumulato debiti per quasi 33.800 euro.
In effetti, l'art. 63 disp. att. c.c. richiede, quale unico requisito per la legittima sospensione della fruizione dei servizi, il protrarsi della morosita' nel pagamento dei contributi condominiali per almeno un semestre.Morosita' che risulta pienamente integrata nel caso di specie, essendo stato provato l'inadempimento della condomina in relazione al pagamento degli oneri condominiali.
Sulla base di tale presupposto, il giudice ha dato via libera alla sospensione dei servizi di riscaldamento e di fornitura d'acqua calda dell'immobile della condomina, 'mediante chiusura temporanea delle rispettive valvole od in alternativa, ove queste siano site all'interno dell'unita' , mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni', con opere a cura del Condominio ricorrente.
La decisione in commento ripropone diversi interrogativi in ordine alla 'sanzione' della sospensione dei servizi comuni nei confronti dei morosi, con particolare riferimento ai servizi essenziali suscettibili di godimento separato (riscaldamento, acqua, luce, ecc.).
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Secondo il Tribunale di Treviso, la sospensione puo' essere chiesta per questi servizi, ogni qual volta la morosita' di un condomino si protrae oltre sei mesi dalla data di pagamento delle relative spettanze.
La richiestadeve provata e documentata, mentre l'individuazione del servizio comune da sospendere e' svincolato dalla causale delle quote non pagate.
In buona sostanza, ogni amministratore e' in grado di impedire il godimento dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, indipendentemente dalle voci contabili per cui e' maturata la morosita' (cfr. Trib. Brescia, 21 maggio 2014).
Ad esempio, puo' ottenere la sospensione dell'erogazione dell'acqua per il condomino in ritardo con il pagamento delle proprie quote, anche se relative a beni o servizi comuni diversi.
Secondo altra parte della giurisprudenza piu' 'garantista', invece, proprio il coinvolgimento dei predetti servizi essenziali richiederebbe di interpretare l'art. 63 disp. att. c.c. bilanciando i contrapposti gli interessi di volta in volta coinvolti.
La privazione di una fornitura essenziale per la vita, infatti, e' suscettibile di ledere diritti fondamentali della persona anche di rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.).
Viceversa, l'interesse del condominio che s'intende tutelare con la sospensione del servizio e' puramente economico e, dunque, sempre riparabile (cfr. Trib. Roma, 27 giugno 2014 e Trib. Milano 24 ottobre 2013).
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Avv. Giuseppe Nuzzo - giu.nuzzo@alice.it