Si arricchisce di contenuti la responsabilita' risarcitoria dell'amministratore nei confronti del condo'mini.
Il caso. Il Condominio Beta ha citato in giudizio il suo ex amministratore per domandare la condanna al risarcimento della somma di ero 25.000,00, perchè durante lo svolgimento del mandato aveva omesso di convocare le assemblee dei condo'mini per consentire ai medesimi di poter discutere e deliberare su due diversi contenziosi.
Il primo di essi, era di natura cautelare: svolto dal condo'mino proprietario di un immobile danneggiato da rigurgito fognatura condominiale,per cuilo stesso aveva denunciato un 'danno temuto' (poi, di fatto, accertatosi da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale campano, in quanto derivante da una 'parte comune').
Il secondo contenzioso, era invece legato alla fase di merito, incardinato dallo stesso danneggiato sempre avanti il medesimo giudice, e, poi conclusasi - per come si intuisce leggendo il provvedimento in commento -, con un accordo con il Condominio, a seguito della relativa costituzione tardiva.
La Sentenza. Giova premettere che, in base all'articolo 1131 del Codice civile, l'amministratore, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condo'mini sia contro i terzi.
Al contempo, egli puo' essere convenuto per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e' tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condo'mini e, laddove non adempia a quest'obbligo, puo' essere revocato ed e' tenuto al risarcimento dei danni (cfr, articolo 1131 codice civile, penultimo e ultimo comma).