L'amministratore di condominio che non cura l'aggiornamento professionale rischia di vedere inficiata la delibera assembleare con cui era stata precedentemente disposta la nomina o il rinnovo.
La sentenza in commento e' il primo precedente che si affronta in tema di nullita' della deliberazione a fronte dei requisiti formativi richiesti ex lege all'amministratore
Focus aggiornamento professionale => Speciale amministratore di condominio: le conseguenze sulla violazione dei requisiti previsti per la “formazione professionale”
L'aggiornamento professionale, nell'ambito dello svolgimento di determinate attivita' , assume un ruolo sempre pia'¹ pregnante. Questa volta e' intervenuto il Tribunale di Padova, che,con la sentenza del 24 marzo 2017, discorre in termini di nullita' (non di l'annullabilita' ) della statuizione assembleare che dispone la conferma del mandato in favore di un amministratore sprovvisto dei requisiti formativi di cui al D.M 140/2014, precisando quanto segue: “[…] va dichiarato che l'impugnativa da parte dell'attore con la richiesta di nullita' della delibera e conseguente revoca dell'amministratore (conseguenza automatica) era legittima e giustificata proprio dal comportamento tenuto dall'Amministratore del Condominio che non era stato in grado di fornire la prova della sussistenza dei suoi requisiti, prima della nomina”.
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Il fatto.L'Assemblea del Condominio Beta del 10 dicembre 2015 deliberava la nomina ad amministratore nella figura della societa' Alfa, il cui legale rappresentante era privo dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; detta delibera veniva impugnata da Tizio con istanza per mediazione; procedura che si concludeva con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere a seguito della successiva delibera del 10 febbraio 2016 che revocava la precedente.
L'Assemblea del Condominio Beta del 10 febbraio 2016, oltre a revocare la precedente delibera, deliberava nuovamente la nomina, quale amministratore del Condominio, la medesima societa' Alfa costringendo l'attore ad una nuova impugnazione per il medesimo motivo, in quanto il socio amministratore della societa' non aveva offerto la prova di avere adempiuto all'obbligo di frequentare i corsi di aggiornamento previsti dal dm 140/2014 di almeno 15 ore all'anno.