Buongiorno amici di Condominioweb! Abito in un condominio che, a sua volta, fa parte di un supercondominio.
In tutto, tra i vari condominii siamo piu' cento.
L'amministratore che gestisce il supercondominio si e' dimesso, cosa'¬ adesso siamo tenuti a nominare il suo successore.
L'amministratore del condominio ci ha convocati per la nomina del nostro rappresentante all'assemblea del supercondominio dicendo che la decisione sulla nomina del nuovo spetta a lui.
Ma come? Noi non possiamo dire nulla in merito? Possibile che sia cosa'¬?
Questa la domanda che ci giunge dal nostro lettore: la disciplina della gestione del supercondominio, per certi versi, e' quella che, piu' d'ogni altra novita' tra quelle introdotte nel codice civile dalla legge n. 220 del 2012, ha creato maggiori dubbi.
=> Amministratore di condominio e del supercondominio
Cio' tanto per la farraginosita' di alcune disposizioni, tanto per le abitudini che avevano prevalso fino all'entrata in vigore della nuova legge.
Supercondominio
Il supercondominio, ci dicono dottrina e giurisprudenza che l'hanno definito, e' quella particolare compagine composta da due o piu' edifici anch'essi soggetti (non necessariamente) alla disciplina del condominio.
Nel supercondominio sono gli edifici ad avere tra loro in comunione beni e servizi indicati dall'art. 1117 c.c. o comunque a questi equiparabili.
Di tale definizione si e' sostanzialmente preso atto e la s'e' recepita nel codice civile grazie all'art. 1117-bis, che specifica il campo di applicazione delle norme condominiali.
L'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile detta una disciplina specifica in relazione all'assemblea del supercondominio
Assemblea del supercondominio e nomina dell'amministratore
A seconda del numero dei condo'mini partecipanti al supercondominio, l'assemblea di questo avra' una differente composizione:
=> Supercondominio: con piu' di sessanta partecipanti e' obbligatoria la nomina del rappresentante all'assemblea?
Rispetto a tale ultima ipotesi il succitato art. 67 disp. att. c.c. al terzo e quarto comma specifica che:
- la nomina del rappresentante deve avvenire con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed almeno due terzi del valore dell'edificio;
- la competenza dell'assemblea del supercondominio composta dai rappresentanti riguarda la nomina dell'amministratore e g
Rispetto a tale ultima ipotesi il succitato art. 67 disp. att. c.c. al terzo e quarto comma specifica che:
Rappresentante condominio e nomina dell'amministratore del supercondominio
La norma cosa'¬ sintetizzata lascia intendere che il rappresentante - non necessariamente ma auspicabilmente uno dei condo'mini - e' libero di agire e decidere, assumendosene le relative responsabilita' .
Cio', ad avviso di chi scrive, vuol dire che non si puo' imporre al suddetto rappresentante di partecipare e nominare la persona indicata dal condominio. L'indicazione dell'assenza di limiti al potere di rappresentanza sta proprio a significare questo.
Naturalmente tale disposizioni non vieta all'assemblea del condominio di esprimere indicazioni sulla persona preferita, ma tale preferenza non puo' essere vincolante. Spetta pertanto al rappresentante decidere se attenervisi oppure no.