Il delitto di calunnia, previsto dall'art. 368 del codice penale, punisce chi accusa falsamente qualcun altro di un reato che sa non essere stato commesso.
La pena varia anche a seconda della gravita' del reato attribuito.
Tuttavia, non puo' essere condannato per calunnia chi attribuisce ad un'altra persona il compimento di un fatto realmente commesso da questa, ma che tuttavia non puo' qualificarsi come fatto-reato anche se nella querela sia prospettato come tale.
Questa, in breve sintesi, il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 5740 resa mediante deposito in cancelleria il giorno 11 febbraio 2016 (discussa in udienza il 29 gennaio 2016).
Il fatto. Il portiere di un condominio denun
Il fatto. Il portiere di un condominio denuncia per diffamazione l'amministratore del medesimo stabile che, nel convocare l'assemblea, aveva inserito nell'ordine del giorno un punto del seguente tenore: 'valutazione dei provvedimenti da intraprendere nei confronti del Sig. ('¦) a seguito dell'occultamento/apertura della posta di proprieta' del condominio'.
Di fronte a questo fatto il portiere presentava querela per diffamazione aggravata: l'amministratore, a sua volta, lo contro querelava per calunnia ed il custode veniva condannato tanto in primo, quanto in secondo grado, per il resto previsto e punito dall'art. 368 del codice penale, ossia per il delitto di calunnia.
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Da qui il ricorso per Cassazione del portiere; ricorso che gli ha dato ragione ed ha portato ad un'assoluzione con formula piena perchè il fatto non sussiste. Vediamo perchè.
La Corte, per giungere a questa soluzione, ha ripercorso i presupposti fondanti del delitto di calunnia; essi consistono nell'attribuzione ad una persona di un reato, ossia di un comportamento penalmente sanzionabile, nella consapevolezza della falsita' di tale attribuzione. Insomma chi accusa un altro di un reato, per essere punito per aver commesso un delitto deve essere consapevole del fatto che quella persona non ha commesso quel reato attribuitogli in querela.
In questo contesto osserva la Corte, non puo' punirsi per calunnia chi accusa altri di aver commesso un fatto - effettivamente accaduto - nell'erronea convinzione che quella condotta integrasse gli estremi di un reato.
Nel caso di specie era pacifico che l'ordine del giorno che aveva portato alla querela per diffamazione - da parte del portiere - fosse effettivamente quello: insomma il portiere non aveva inventato nulla. Il fatto che quell'argomento non rappresentasse di per un reato non poteva far scattare in capo al querelante (il portiere) la responsabilita' per il delitto di calunnia.
In definitiva, come afferma la Corte sulla base di un proprio consolidato orientamento, 'non integra pertanto il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante l'eventuale qualificazione prospettata dal denunciante in relazione a specifiche fattispecie di reato'.
In questo contesto, specificano gli ermellini, 'avendo il denunciante, per i riportati contenuti dell'atto di accusa, esposto un fatto realmente verificatosi, come indicato dalla stessa Corte di appello nell'impugnata sentenza, per i richiamati principi egli non puo' essere ritenuto colpevole di calunnia'.
Nè - cosa'¬ si chiude la sentenza in esame - 'puo' integrare il contestato reato la qualificazione portata del fatto operata nell'atto di querela, spettando ogni valutazione sulla rilevanza penale da'¬ quanto descritto all'autorita' giudiziaria' (Cass. 29 gennaio 2016 - 11 febbraio 2016 n. 5740).
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In poche parole: dire in querela che un fatto realmente accaduto e commesso da una persona e' da ritenersi un reato - anche se cosa'¬ non e' - e' cosa diversa dall'affermare falsamente, in tale atto, che una persona ha commesso un fatto reato.