Il Tribunale di Grosseto, con la recente sentenza n. 177/2017, contribuisce a delimitare, in materia condominiale, i limiti di applicabilita' dell'istituto della compensazione. L'ipotesi della applicabilita' della compensazione in ambito condominiale avviene, infatti, piu' spesso di quanto si possa immaginare.
In molti casi tale istituto e' invocato dai singoli condomini per compensare il credito nascente da danni subiti dal proprio appartamento (o altro locale) - attribuiti a colpa del condominio - con gli oneri condominiali.
Tale comportamento e' pero' illegittimo da parte del singolo proprietario che non puo' autonomamente sospendere il pagamento delle rate condominiali assumendo di aver subito un danno dal condominio stesso.
E' necessaria pero' qualche precisazione. Deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidita' , che include il requisito della certezza, ed esigibilita' .
La norma richiamata e' rubricata all'art. 1241 del codice civile e recita cosa'¬: 'Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantita' corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono'.
Chiaramente deve trattarsi di debiti scaduti ed incontestati; in pratica il condomino deve dare e il condominio deve ricevere e viceversa senza che sulle due situazioni di debito/credito esistano controversie.
Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione (legale) a decorrere dalla coesistenza con il contro-credito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.