Il Condominio e' legittimato a chiedere e ottenere l'autorizzazione giudiziale per sospendere la fruizione del servizio idrico e del riscaldamento nei confronti del condo'mino moroso.La soluzione a cui perviene il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, con l'Ordinanza del 03 aprile 2018, potrebbe configurarsi come una vera e propria 'svolta' giuridica.
Si ringrazia per la importante segnalazione l'avvocato Avv. Pierluigi Valle del Foro di Bologna.
Il fatto. L'amministratore di un condominio ha proposto ricorso ex articolo 700 cpc al fine di ottenere l'autorizzazione alla sospensione, a mente dell'articolo 63, comma III, delle disposizioni di attuazione al codice civile, dei servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda e per il distacco dell'antenna televisiva centralizzata collegati ad un immobile condotto in locazione. Proprietario e conduttore rimanevano contumaci.
Il Tribunale di Bologna, nella prima fase del procedimento, ha pero' negato il diritto in disamina e respinto il ricorso.
Il decidente di prime cure, prendendo atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono sviluppati rispetto alla norma in considerazione, ha ritenuto opportuno aderire a quello per il quale i servizi essenziali di riscaldamento ed acqua devono essere garantiti, a mente dell'articolo 32 della Costituzione, e non possono essere considerati recessivi rispetto ad un diritto di credito (di per sè tutelato dal ricorso al procedimento esecutivo). Sennonchè, il Condominio de quo ha reclamato il provvedimento chiedendone la riforma.
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