Il Tribunale di Fermo, sentenza n. 608 del 12 ottobre 2017, ha stabilito che la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio comporta la cessazione immediata dell'incarico e l'impossibilita' di qualsiasi prosecuzione del rapporto, anche in regime di prorogatio imperii. Un'eventuale proroga, infatti, si porrebbe in contrasto con il decreto di revoca del giudice.
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Accolta la domanda della condomina che aveva impugnava la delibera condominiale, in quando l'assemblea era stata convocata dall'amministratore gia' cessato dalla carica,a seguito di revoca disposta con provvedimento del giudice. Respinte invece le difese del Condominio, che sosteneva la validita' della delibera, in quanto l'ex amministratore aveva convocato l'assemblea in regime di prorogatio imperii.
La ratio dell'istituto della prorogatio e' quella di garantire al condominio una continuita' nella gestione. Le norme di riferimento sono l'art. 1129, comma 8, c.c. e l'art. 71-bis, comma 4, disp. att. c.c.
La Cassazione, in particolare, ha pia'¹ volte chiarito che l'amministratore, anche quando sia scaduto, dimissionario o non rinnovato nell'incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni, “salvo che sia stato revocato per giusta causa”, finchè l'assemblea o il giudice non ne nomini un altro al suo posto; e cio', “non per l'ultrattivita' dell0investitura prodotta dal precedente atto di nomina, ma per l'esigenza di assicurare la continuita' della funzione” (Cass. n. 6555/2010).
Anche alla luce della riforma del condominio, che ha inteso circoscrivere il regime della “prorogatio imperii alle attivita' urgenti, il Tribunale di Fermo ha ritenuto che la revoca giudiziale dell'amministratore – azionabile da ogni singolo condomino nei casi di gravi irregolarita' previsti dalla legge – “comporta il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del rapporto di mandato esistente tra le parti e dunque la sua immediata cessazione”.
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In effetti, il rimedio della revoca giudiziale e' esperibile solo nei casi di gravi inadempienze, quindi in casi limitati ed esclusivi in cui la mala gestio dell'ex amministratore non consente la prosecuzione del rapporto con il condominioe l'esercizio di poteri e/o di qualsivoglia attivita' di rappresentanza.
Invero – si legge nella sentenza in commento – “al fine di ottenere una pronuncia giudiziale direvoca dell'amministratore, deve essere a questo addebitato un fatto tale da giustificare la risoluzione immediata del rapporto di mandato, anche a prescindere dall'inquadramento della condotta nell'elenco esemplificativo fornito dal legislatore della riforma”.
E' evidente – conclude il giudice marchigiano – “che le ragioni sottese alla revoca giudiziale dell'amministratore poggiano sulla violazione dei doveri impostigli dalla legge; ilprovvedimento giudiziale e' finalizzato a sottrarre il condominio alla condotta contraria alle norme di legge.
Qualsivoglia prosecuzione del rapporto sarebbe evidentemente contraria alla finalita' perseguita con la pronuncia dell'autorita' giudiziaria”.
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Avv. Giuseppe Nuzzo – giu.nuzzo@alice.it
TribunaleFermo_sentenzan.608_2017.pdf