La Commissione tributaria provinciale di Roma ha riconosciuto l'esenzione da Tasi e Imu a favore della societa' proprietaria di un immobile occupato abusivamente.
Con le sentenze gemelle n. 25506 del 28 novembre 2017 e 26532 del 13 dicembre 2017, i giudici hanno stabilito che il proprietario di un immobile occupato abusivamente non deve pagare Imu e Tasi in quanto privo dell'effettivo possesso dell'immobile, che e' il presupposto impositivo richiesto per entrambe le imposte.
Da leggere : => Occupazione abusiva.Il Ministero dell'Interno e' tenuto a rimborsare i canoni perduti
Nel due casi in esame, la societa' ricorrente aveva chiesto il rimborso di quanto versato a titolo di Imu e Tasi sostenendo di non avere il possesso effettivo dell'immobile di sua proprieta' , occupato abusivamente, da anni, da un gruppo di persone, che vi avevano stabilito anche la residenza, con tanto di certificato del comune di Roma, nonostante numerose denunce e un decreto di sequestro.
Secondo il comune, invece, l'imposta andava comunque pagata perchè, nonostante l'occupazione abusiva, la proprietaria conservava il possesso dell'immobile.
In effetti, per essere possessore non serve necessariamente la disponibilita' materiale del bene; e' sufficiente che il bene possa ritenersi nella virtuale disponibilita' del possessore e che costui sia in grado di rientrarne in possesso in ogni momento(c.d. possesso indiretto o 'solo animo').
Ma e' proprio su questo punto che la Commissione tributaria ha dato ragione alla ricorrente.
I giudice sottolineano, infatti, che per la conservazione del possesso (o della detenzione) 'solo animo' e' comunque necessario che il possessore (o il detentore) abbia 'la possibilita' di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quanto lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilita' non risulti, il solo momento intenzionale non e' sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui e' venuta meno l'effettiva disponibilita' del bene' (Cass. civ. n. 1732/2016).
=> Pagamento Tasi tra proprietari ed inquilini
Nel caso di specie, l'occupazione abusiva determina l'impossibilita' assoluta per la proprietaria di ripristinare il rapporto materiale con l'immobile. Non si puo', dunque, parlare di possesso, neppure mediato o indiretto. Di conseguenza, manca il presupposto di fatto richiesto per il pagamento delle imposte.
Il Comune dovra' pertanto rimborsare le somme gia' versate, anche al fine di rispettare i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva che, altrimenti, risulterebbero violati.
News a cura dell'avv. Giuseppe Nuzzo giu.nuzzo@alice.it