Con l'avvicinarsi della stagione invernale il “freddo” impone di affrontare la questione relativa all'impianto di riscaldamento, quale parte comune dell'edificio condominiale. Si presta, a tal fine, la disamina della Sentenza emessa dal Tribunale di Savona in data 19 maggio 2017, che ha stabilito un principio molto interessante.
Da leggere => Prime applicazioni giurisprudenziali della Riforma in tema di distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato.
Il fatto. Tizio e' proprietario di unita' immobiliari facenti capo al Condominio di Corso Gamma in Savona. Con lettera inviata nell'inverno del 2014 aveva comunicato all'amministratore il distacco dal riscaldamento centralizzato, al fine di creare un impianto autonomo.
A tal fine, aveva argomentato l'assenza di squilibri termici nel funzionamento dell'impianto e/o la mancata provocazione di aggravi di spesa in capo ad altri condo'mini, giusta perizia tecnica offerta parimenti in comunicazione.
Eppure, nonostante il distacco, negli anni avvenire, il Condominio “Gamma” ha continuato a chiedere a Tizio di partecipare alle spese ordinarie di che trattasi.
La causa, volta ad accertare la cosiddetta “non debenza” delle somme riportate nel rendiconto consuntivo (nei confronti della posizione di Tizio), e' stata cosa'¬ inevitabile e ha interessato Tizio e il Condominio e/o i condo'mini. Esaminiamo l'esito del procedimento giudiziale.
=> Distacco dell'impianto di riscaldamento centralizzato e squilibri termici