Il fatto.Un condominio sottoscriveva con una impresa edilizia un contratto d'appalto per ingenti lavori di globale ristrutturazione dello stabile provvedendo, nel contempo, alla nomina del Direttore Lavori e del Responsabile della sicurezza che veniva conferito alla medesima persona. Nel corso di tali lavorazioni, una persona inciampava in un secchio, incautamente abbandonato sul marciapiede stradale in prossimita' delle impalcature, causa il quale cadeva rovinosamente andando ad urtare violentemente controdei bulloni e delle staffe d'acciaio presenti su un punto di giuntura dei tubi privo delle placca di protezione, subendo gravi lesioni. Risultati vani i bonari tentativi di soluzione bonaria, la vittima delle lesioni dava impulso all'azione giudiziaria.
Si ringrazia l'Avv. Marco Saraz - Direttore C.S.N. ANAP - per la segnalazione ed il commento della sentenza
=> Lavori in condominio. Il committente deve essere sempre informato delle variazioni al progetto iniziale apportate dal suo predecessore.
Svolgimento del processo.L'attrice, quindi, conveniva in giudizio il condominio che aveva commissionato l'appalto e la stessa Impresa che stava realizzando i lavori cui, in solido, richiedeva il ristoro dei danni. Per il Primo ipotizzandone la colpa nel dovere di custodia (2051 c.c.) ed in eligendo, il secondo quale responsabile effettiva dell'accaduto. Il condominio, costituitosi ritualmente, pur respingendo ogni addebito, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del Responsabile la sicurezza e della compagnia assicurativa che garantiva i rischi civile dello stesso ente di gestione.
A suffragio della sua tesi difensiva, il condominio sosteneval'assoluta autonomia con cui l'appaltatore svolge la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato,organizzandone i mezzi necessaricon propria organizzazione, curandone le modalita' , senza alcuna interferenza del committente, ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato.Sulla scorta di cio', la difesa del condominio concludeva affinche', in tale rapporto, fosse lo stesso appaltatore a rispondere dei danni provocati a terzi (unitamente al responsabile della sicurezza).
=> Contratto di appalto. Se il condominio sospende i lavori di manutenzione, senza un valido motivo, paga i danni
La controversia giudiziaria veniva definita dal Tribunale capitolino con la sentenza n. 12499 del 20.6.2017 che, sul punto cosa'¬ si pronunciava: 'Nel caso di specie, dalle prove raccolte nulla e' stato dimostrato in ordine alla interferenza del condominio committente nell'esecuzione delle opere; a cio' si aggiunge che l'impresa prescelta risultava specificamente idonea all'esecuzione dei lavori ad essa affidati ( v. visura camerale prodotta ) ed alla predisposizione del cantiere necessario.