I c.d. consorzi di urbanizzazione possono agire in via monitoria contro i consorziati morosi secondo le disposizioni di cui all'art. 63 disp. att. c.c., dettate in materia di condominio negli edifici.
A stabilirlo e' la quinta sezione civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 202, depositata il 10 gennaio 2017, che ha rigettato l'opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto dal Consorzio nei confronti di due associati, non in regola con i pagamenti.
=> Consorzio di gestione e relative spese.
=> => Differenza di disciplina fra consorzio e condominio
Secondo il giudice romano, se dallo statuto risulta che il Consorzio e' una struttura deputata a gestire beni e utilita' comune, anch'esso, come il condominio, e' legittimato richiedere il pagamento delle quote dovute dai singoli consorziati.Infatti, analogamente all'ente condominiale, anche la struttura consortile, preposta per statuto alla realizzazione e governo di beni di utilita' comune, ha il potere di acquisire dai consorziati, eventualmente in maniera forzosa, le risorse necessarie per il perseguimento dei propri scopi statutari.
Ne consegue la possibilita' del Consorzio di agire con lo strumento del decreto ingiuntivo, sulla scorta di quanto deliberato dall'assemblea dei delegati, organo corrispondente all'assemblea dei condomini. Si applica insomma la disciplina del condominio, salve le eventuali disposizioni speciali previste nello statuto del consorzio.
Nel caso preso in esame dalla sentenza in commento, due proprietari di un immobile facente parte di un consorzio in Roma proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo ottenuto su istanza del Consorzio, mediante il quale era stato ingiunto loro di pagare la somma di circa 10.600 euro.