Non e' necessaria, ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare contenuti in un accordo di negoziazione assistita, l'ulteriore autenticazione da parte di un pubblico ufficiale. Cosi si e' espresso il Tribunale di Pordenone con il decreto del 17 marzo 2017 in merito alla validita' degli accordi di negoziazione assistita.
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I fatti. Una coppia unita in matrimonio in Fontanafredda (PD) in data 10.9.1989, decideva di addivenire alla separazione personale avvalendosi della negoziazione assistita. Le parti, pertanto, tramite i rispettivi legali e in ossequio alle norme di legge in materia, sottoscrivevano in data 15.6.2016 la convenzione di negoziazione e, nella stessa data, l'accordo di negoziazione ex artt. 2 e 6 D. L. 132/2014.
Tra le condizioni di cui alla negoziazione assistita le parti concordavano una cessione immobiliare: si stabiliva che il 50% di un immobile, del quale in costanza di matrimonio i coniugi avevano la comproprieta' , venisse trasferito alla ex moglie in proprieta' esclusiva.
In data 16.6.2016 l'accordo di negoziazione veniva depositato presso la Procura della Repubblica al fine di ottenere il nulla osta previsto dal D. L. 132/2014 all'art. 6, non essendovi nè figli minori nè altre figure ad essi equiparate.
Una volta ottenuto il nulla osta, l'accordo veniva trascritto dall' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fontanafredda negli appositi registri e, successivamente, depositato presso l' Ordine Avvocati di Pordenone il quale ne rilasciava copia conforme all'originale.
Infine, l'accordo veniva presentato alla Conservatoria dei Registri Immobiliari per essere trascritto tuttavia, il Conservatore rifiutava di eseguire la trascrizione ritenendo il titolo “inidoneo alla trascrizione stessa poichè privo di valida autenticazione ai fini della trascrivibilita' ”.