Il caso che ci apprestiamo a commentare prende spunto da una pronuncia del Tribunale di Palermo, in cui si dibatte della natura solidale o parziaria dell'obbligazione condominiale gravante su un immobile in comproprieta' tra eredi.
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Ci si chiede se se l'obbligazione in disamina avesse natura parziaria,almeno per quanto riguarda il debito maturato prima della morte del de cuius; per cui l'amministratore e' tenuto a suddividerla tra gli eredi in funzione della rispettiva quota di legittima? Ove non occorra tale modalita' , come avvenuto nel caso trattato, la richiesta di pagamento deve ritenersi invalida e deve esser posta in termini di inefficacia?
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Il fatto. Con ricorso per decreto ingiuntivo, l'amministratore di un condominio palermitano ha chiesto al giudice del monitorio di voler ingiungere il pagamento della somma 28.024,90 nei confronti di Tizio e Caio, da un parte, in proprio e, dall'altra, in solido tra loro, quali comproprietari dell'unita' immobiliare in questione.
Il giudice adito ha poi emesso il decreto ingiuntivo, unificando le pretese e specificando che gli eredi a cui esso era destinato fossero tenuti a rispondere, per la complessiva quota, in solido tra loro.