Garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili e' la finalita' della direttiva 2014/17/UE, il cui decreto legislativo di attuazione e' stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri.
Oggetto e ambito di applicazione. Su proposta del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Pietro Carlo Padoan, e' stato approvato dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare, un decreto legislativo in attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014.
Oggetto del decreto sono i contratti di credito ai consumatori, relativi a beni immobili residenziali, ma anche modifiche e integrazione del titolo VI-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, relativo alla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
Nello schema di decreto e' contenuto l'ambito di applicazione delle nuove norme, circoscritto a mutui aventi ad oggetto la concessione di credito garantito da ipoteca su un immobile residenziale e mutui finalizzati all'acquisto o alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato.
In difesa dei consumatori. La direttiva si propone di
In difesa dei consumatori. La direttiva si propone di garantire un alto livello di protezione ai consumatori che sottoscrivono contratti di credito su beni immobili, cioe' mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all'acquisto del diritto di proprieta' su un immobile.
=> Mutui e scorrettezze delle banche. Solo ora l'Europa se ne accorge?
Secondo la direttiva, il consumatore ha diritto a delle informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), a spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, nonchè a chiarimenti relativi al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).
Canoni di comportamento. Lo schema di decreto individua, ancora, nella diligenza, nella correttezza, nella trasparenza e nell'attenzione ai diritti e agli interessi dei consumatori i canoni di comportamento che devono essere tenuti dai finanziatori e dagli intermediari del credito, che offrono contratti di credito ai consumatori.
Inoltre, viene indicato ai finanziatori e agli intermediari del credito di basare la propria attivita' informandosi sulla situazione del consumatore, tenendo conto di qualunque bisogno comunicato dal consumatore e formulando ipotesi ragionevoli circa i rischi ai quali e' esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.
Annunci pubblicitari. Il decreto legislativo contiene anche precise indicazioni sugli annunci pubblicitari relativi a contratti di credito, che devono risultare corretti, chiari e non ingannevoli. Insomma, non devono indurre il consumatore a false aspettative sulla disponibilita' o sul costo del credito. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre relative al costo del credito, poi, devono riportare questi dati in maniera precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile.
Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, puo' intervenire nella precisazione delle caratteristiche degli annunci pubblicitari, delle relative modalita' di divulgazione e dei criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo.
=> Anziani con casa e pochi soldi non disperate, arriva il prestito vitalizio.
=>Immobili. Nuove forme di finanziamento
Divieto delle pratiche di commercializzazione abbinata. Infine, e' previsto il divieto delle cosiddette pratiche di commercializzazione abbinata, che consistono nell'offerta o commercializzazione di contratti di credito assieme ad altri prodotti o servizi finanziari distinti, se questi ultimi sono obbligatori per la conclusione del contratto.