La vicenda. La societa' beta aveva proposto ricorso in opposizione dinanzi al G.d.P. di Fermo avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Porto San Giorgio.
A seguito di eccezione di incompetenza per materia, la questione veniva radicata in favore del Tribunale di Fermo.
Ebbene, secondo la ricorrente, il provvedimento di accertamento dell'infrazione di inquinamento acustico era nullo per violazione dell'art. 10 c. 2 Legge n. 447 del 26.10.1995, per essere lo stesso nullo per violazione del diritto di difesa, violazione di legge, eccesso di potere anche per difetto di motivazione attesa l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, degli avvisi di accertamento dell'infrazione di inquinamento acustico.
Costituendosi in giudizio, l'amministrazione eccepiva che il corretto operato della Polizia Municipale la quale si era avvalsa dell'ausilio dei tecnici dell'ARPAM per procedere alla verifica del superamento dei parametri di emissione acustiche previsti dalla legge, deduceva inoltre il corretto apprezzamento dei dati rilevati e la sussistenza della violazione.
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La questione dell'obbligo di avviso dell'inizio del procedimento. A tal proposito giova ricordare che l'art. 7 della L. 241/90 in merito alla comunicazione di avvio del procedimento con la modifica introdotta dalla L. 15/2005 (azione amministrativa), ha subito una vistosa deroga a tale principio laddove si afferma che: 'Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.