L'esistenza del credito vantato da parte del condominio dovrà essere ulteriormente provato nella successiva, ed eventuale, fase di opposizione. La delibera di approvazione del rendiconto, nel caso concreto, avrebbe rappresentato titolo di credito del condominio opposto che così avrebbe provato l'esistenza del credito rivendicato.
Il fatto. Un condominio, tramite il suo amministratore, chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo che notifica ad un condomino moroso per il mancato pagamento delle rate condominiali; il condominio riesce ad ottenere tale provvedimento monitorio allegando le ricevute attestanti il mancato pagamento di diverse rate condominiali da parte del condomino. Il condòmino moroso si oppone al decreto ingiuntivo, contestando in primo luogo la mancanza di legittimazione passiva essendo i due appartamenti, per i quali si chiedeva il pagamento delle quote condominiali, sottoposti a custodia giudiziaria. L'opponente, inoltre, ha dedotto anche l'erronea concessione del decreto ingiuntivo in quanto riteneva non sussistente la prova scritta del credito, oltre all'erronea ripartizione degli oneri che si riferivano a millesimi di proprietà mai approvati. Per tali ragioni, quindi, il condòmino opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposto alle spese di giudizio.
La sentenza. Per quanto riguarda la carenza di legittimazione passiva dell'opponente i giudici hanno rilevato che tale doglianza non può trovare accoglimento dato che “il pignoramento e l'affidamento dei beni non determina alcuna modificazione della titolarità del diritto di proprietà degli stessi”. La pronuncia del Tribunale siciliano a tal riguardo ha puntualizzato che fino al momento dell'emissione del decreto di trasferimento, che rappresenta il momento effettivo della perdita della titolarità del bene da parte del debitore, il debitore continua ad essere “l'esclusivo titolare della proprietà e pertanto a lui fanno carico gli oneri reali anche di natura fiscale e condominiale”.
Accertata l'esistenza della legittimazione passiva in capo al condomino moroso, la sentenza in commento ha rilevato che la domanda di quest'ultimo può essere accolta ed il decreto ingiuntivo può essere revocato in virtù delle seguenti ragioni.
Il Tribunale di Palermo, ha rilevato che se è vero che la semplice ricevuta possa costituire documento idoneo, e quindi valida prova scritta di per sé atta a legittimare l'emissione di un decreto ingiuntivo, tuttavia l'esistenza del credito vantato da parte del condominio dovrà essere ulteriormente provato nella successiva, ed eventuale, fase di opposizione. (Rendiconto approvato, morosità e decreto ingiuntivo)
Infatti, con l'avvio della fase di opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le regole del procedimento ordinario; questo in altri termini vuol dire che se l'opponente contesta la sussistenza del debito, nonché la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, dall'altra parte l'opposto ha l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del credito attraverso la produzione di adeguata documentazione.
Pertanto nel caso di specie nel momento in cui l'opponente (condomino moroso) ha contestato l'esistenza del credito e l'impossibilità che le semplici ricevute possano attestare idoneamente l'entità del credito, dall'altra parte l'opposto (condominio) avrebbe dovuto produrre in giudizio le delibere assembleari di approvazione del rendiconto annuale e le delibere di approvazione della spese e di ripartizione dei relativi oneri.
Conclusioni. Valutando tali circostanze, considerato che il Condominio non ha prodotto tale documentazione che sarebbe stata in grado di dimostrare, nel caso di specie, l'esistenza del credito vantato attestato dalle delibere assembleari che approvano le spese. Per tali motivi Il Tribunale di Palermo, ha rilevato che solo l'approvazione della delibera attraverso la quale doveva essere approvato il rendiconto annuale, avrebbe costituito idoneo titolo di credito che avrebbe pienamente legittimato le pretese del Condominio che avrebbe potuto godere, nel caso di specie, nella conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Da non perdere: Distacco luce condominiale per morosità, perchè non è invocabile la tutela cautelare?