L'amministratore e' l'unico soggetto legittimato al pagamento del corrispettivo per la fornitura d'acqua e, pertanto, in caso di morosita' del condominio,subiscono l'interruzione del servizio anche i proprietari in regola con il versamento degli oneri condominiali. Una sentenza controversa.
La vicenda. A fronte della persistente morosita' di un Condominio AMAG decide di ridurre al minimo la fornitura d'acqua al medesimo in applicazione del 'Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO 6 Alessandrino'.
Alcuni condomini si rivolgono all'autorita' giudiziaria tramite un ricorso ex art. 700 c.p.c. -un procedimento cautelare d'urgenza con effetto anticipatorio della sentenza resa all'esito dell'eventuale giudizio ordinario di cognizione - sostenendo di avere regolarmente pagato gli oneri condominiali relativi all'utenza e che, pertanto, l'interruzione del servizio non puo' essere loro applicata.
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Il provvedimento cautelare. Il Tribunale di Alessandr
Il provvedimento cautelare. Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e ordina di ristabilire l'ordinario approvvigionamento al Condominio, rilevando che 'pur essendo il contratto di fornitura intestato al Condominio e del pari inconfutabile l'esistenza di una morosita' del Condominio 'L.B.', posto che tutte le fatture intestate all'utenza risultano insolute, tanto che in relazione ad esse e' stato emesso un decreto ingiuntivo, una sospensione delle forniture per i servizi condominiali dell'intero edificio, indipendentemente dalla morosita' soltanto di alcuni, facente leva sull'intervenuta stipula di un contratto di somministrazione esclusivamente tra l'amministratore e l'azienda fornitrice, si giustificherebbe solo in relazione alle utenze di cui beneficiano parti comuni degli edifici (e non le singole unita' immobiliari), quali ad es. luce nelle scale e acqua nei cortili condominiali'.
In altri termini,la circostanza che il contratto di fornitura fosse stato stipulato dall'amministratore potrebbe comportare, in caso di morosita' del Condominio, la riduzione del servizio con riferimento alle sole parti comuni del fabbricato, ma non rispetto alla totalita' degli immobili, coinvolgendo in tal modo anche gli incolpevoli condomini virtuosi.
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La fase di reclamo.AMAG propone reclamo avverso la suddetta ordinanza eccependo, tra l'altro, che il regolare versamento degli oneri condominiali da parte dei ricorrenti non e' opponibile ai terzi, rimanendo tale circostanza nell'ambito dei rapporti interni tra i singoli condomini e l'amministratore.
I condomini virtuosi partecipano anche a tale fase processuale rilevando che la responsabilita' del singolo proprietario rispetto alle obbligazioni assunte dal Condominio e' governata dal principio della parziarieta' (Cass. Civ. S.U. n. 9148/2008) e che, pertanto, AMAG avrebbe dovuto sospendere selettivamente il servizio nei confronti dei soli condomini morosi.
Sulla scorta di una pronuncia di Cassazione (Cass. Civ. n. 3636/2014), che 'a fronte di un contratto che vincola il condominio solo l'amministratore pro tempore e' legittimato a provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo del servizio erogato, con la conseguenza che il pagamento eventualmente eseguito dal singolo condomino non e' idoneo ad estinguere il debito nei suoi confronti'le doglianze dell'azienda trovano accoglimento.
In particolare il Giudice estendendo il principio alla fattispecie di cui alla controversia in oggetto - attinente la sorte del condomino che versa regolarmente gli oneri a un condominio cio' nonostante moroso nei confronti dei fornitori - ritenendo che 'la circostanza che alcuni dei condomini abbiano provveduto al versamento a favore del condominio delle quote stabilite per le spese ordinarie di gestione (e quindi anche delle spese per il servizio idrico) costituisce un dato che attiene unicamente ai rapporti tra condomini, ma non puo' assumere nessun rilievo nei rapporti con un soggetto esterno', e che, pertanto, 'gli odierni resistenti (i condomini virtuosi) non hanno provveduto a pagare il debito pro quota a mani di AMAG (pagamento che non sarebbe stato comunque idoneo a estinguere il debito) e l'amministratore non ha provveduto a versare alla societa' fornitrice le somme dagli stessi versate nelle casse condominiali per il servizio idrico'.
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In definitiva, a parere del Tribunale, 'nessuna somma e' stata versata alla societa' fornitrice in pagamento del servizio erogato ai sigg. D'O., A., M., C. (i condomini virtuosi); se infatti gli odierni resistenti sono in regola con il pagamento delle rate condominiali, sono - al pari di tutti gli altri condomini - totalmente inadempienti nei confronti di AMAG.
Risulta dunque legittima la riduzione della fornitura d'acqua nei confronti dell'intero Condominio.
Alcune considerazioni critiche. La decisione, seppur adeguatamente motivata, appare quantomeno discutibile sotto un profilo di giustizia sostanziale, equiparando negli effetti e nelle conseguenze dannose i comportamenti di condomini virtuosi e inadempienti.
In tal senso appare ben poco consolatorio il suggerimento indicato dal Giudice, consistente nel sollecitare l'amministratore a versare ai fornitori le quote incassate e far valere nei confronti dei condomini morosi i pagamenti gia' eseguiti.
Una soluzione pia'¹ efficace potrebbe essere data dal novellato art. 63 disp. att. c.c., che permette di sospendere al condomino moroso l'erogazione dei servizi comuni che possono essere separatamente goduti, e, per l'effetto, di contenere l'esposizione debitoria nei confronti del fornitore.
Tuttavia, da un lato le difficolta' di carattere tecnico inerenti il godimento separato dell'utenza, dall'altro lato il potenziale conflitto con diritti e beni primari costituzionalmente garantiti, rendono la soluzione prospettata dalla suddetta norma di problematica applicazione.
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