In tema di verifica della validita' della costituzione dell'assemblea e/o delle deliberazioni da questa assunte sono fondamentali due elementi:
Com'e' noto, infatti, il codice civile, ai fini del calcolo delle maggioranze assembleari necessarie a costituire regolarmente la riunione ed alla deliberazione tiene in considerazione i due aspetti.
Per citare, come esempio, il caso piu' noto, e' utile rammentare che per la nomina dell'amministratore
Per citare, come esempio, il caso piu' noto, e' utile rammentare che per la nomina dell'amministratore - al pari della sua revoca - e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea che rappresentino almeno la meta' del valore millesimale dell'edificio.
Si badi: la meta' . Su 1000/1000, quindi, la quota millesimale necessaria e sufficiente e' pari a 500/1000, non 501/1000 come sovente (ma erroneamente) viene detto.
Che cosa succede se in un condominio non sono mai state approvate delle tabelle millesimali?
Da non perdere: Come si approvano le tabelle millesimali in un condominio che non le ha.
L'ipotesi non e' affatto rara, al contrario, specie i piccoli condo'mini e quelli minimi non si sono mai dotati di una tabella millesimale utile alla ripartizione delle spese e alla formazione delle maggioranze.
Come ci si regola in questi casi?
La risposta al quesito conforme ai principi estrapolabili dalla legge (purtroppo non esiste una norma espressamente disciplinante queste fattispecie) varia a seconda delle situazioni. Cosa'¬ ad esempio:
Che cosa succede quando non ci sono tabelle millesimali e s'impugna una deliberazione assembleare, ad esempio contestando il raggiungimento dei quorum deliberativi previsti dalla legge ovvero la quota di spesa attribuita al singolo poi impugnante?
Caso particolare, verrebbe da dire. In effetti e' cosa'¬. La Corte di Cassazione, pero', vi si e' soffermata in piu' occasioni sull'argomento e tutte le volte con lo stesso risultato. Da ultimo lo ha fatto con la sentenza n. 20071 dell'11 agosto 2017.
Un ruolo centrale nella controversia viene ad essere svolto dai giudici di merito chiamati a dirimere la controversia.
In tal senso, si legge nella sentenz
Caso particolare, verrebbe da dire. In effetti e' cosa'¬. La Corte di Cassazione, pero', vi si e' soffermata in piu' occasioni sull'argomento e tutte le volte con lo stesso risultato. Da ultimo lo ha fatto con la sentenza n. 20071 dell'11 agosto 2017.
Un ruolo centrale nella controversia viene ad essere svolto dai giudici di merito chiamati a dirimere la controversia.
In tal senso, si legge nella sentenza testè citata, «nemmeno la mancanza di una tabella valida e vincolante per tutti i condomini esonera il giudice dallo statuire sulla regolarita' della costituzione e della deliberazione dell'assemblea, dovendo determinare egli stesso il valore delle quote espresso in millesimi (arg. da Cass. Sez. 2, 09/02/1985, n. 1057; Cass. Sez. 2, 30/07/1992, n. 9107; Cass. Sez. 2, 26/04/2013, n. 10081)» (Cass. 11 agosto 2017, n. 20071).
Insomma se la questione non si risolve fuori dalle aule di un Tribunale, allora sara' il giudice - sicuramente per il tramite di un CTU - a regolare il conflitto attraverso il calcolo dei millesimi.
Calcolo che, e' bene dirlo, e' cosa diversa da un giudizio per la formazione della tabelle millesimali anche se la sostanza non e' di molto differente.