Ieri, l'Avvocato Rosario Dolce, ha commentato una interessante sentenza della Corte di Cassazione in merito alla obbligatorieta' alla mediazione nel giudizio di revoca dell'amministratore di condominio.
Il commento pubblicato ha destato molte riflessioni e qualche critica.Ragion per cui, la nostra redazione, ha pensato di offrire un ulteriore spunto di approfondimento, questa volta affidato all'Avvocato Maurizio Tarantino che, con il suo intervento, ci offre ulteriori spunti di riflessioni.
Preliminarmente ripercorriamo la vicenda. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato improcedibile la domanda di revoca giudiziale di Sempronio (Amministratore di condominio) perchè la ricorrente condomina non aveva partecipato all'incontro davanti al mediatore agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.
Avverso tale pronuncia, la ricorrente aveva proposto reclamo innanzi alla Corte di appello.
Quest'ultima ha aderito all'interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria e' applicabile anche al giudizio di revoca dell'amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio, stante la previsione dell'art. 71 quater disp. att. c.c.; sicchè, ha quindi aggiunto che la mancata comparizione della ricorrente nell'incontro davanti al mediatore equivalesse al mancato avveramento della condizione di procedibilita' . Per tali ragioni, la Corte Territoriale ha rigettato il reclamo.
Avverso tale decisione, la condomina ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 64 e 71 quater c.c., nonchè dell'art. 5, comma 4, lettera f, del d.lgs. n. 28/2010, affermando che il decreto impugnato ha natura di sentenza e contestando che al procedimento di revoca dell'amministratore di condominio possa applicarsi l'istituto della mediazione obbligatoria.
I precedenti di merito e gli aspetti critici. Il Tribunale di Padova (decreto 24 febbraio 2015) e il Tribunale di Vasto (decreto 4 maggio 2017) seppur con diverse argomentazioni, hanno ammesso la mediazione quale condizione di procedibilita' per il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio.
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A parere di chi scrive, le decisioni hanno suscitato non poche perplessita' , e pertanto si prestano a diverse osservazioni critiche, nonostante la pure dedotta specialita' dell'art. 71 quater disp. att. c.c. in materia di mediazione condominiale, rispetto ai principi generali portati dal D.Lgs. 28/2010.
In primo luogo perchè la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, risultando pacificamente un procedimento in camera di consiglio, rimarrebbe esclusa dall'obbligo della mediazione in virtu' dell'art. 5 co. 4, lett. f) D.Lgs. 28/2010.
In secondo luogo perchè il procedimento ha natura della sommarieta' , provvisorieta' e, soprattutto, di quello dell'urgenza, mal si concilierebbe con il procedimento di mediazione. (In tal senso N. Frivoli e M. Tarantino in 'Il condomino moroso e le azioni a tutela del condominio', Ed. Giuffre' - Collana Officina del diritto 2015). Quindi si ha ragione di ritenere che i siffatti provvedimenti destino perplessita' .
Difatti, preoccupa non poco l'eccessivo e disinvolto proliferare di provvedimenti volti ad assoggettare il procedimento di revoca dell'amministratore all'obbligo del preliminare tentativo mediatorio.
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Il ragionamento della Corte di Cassazione: la natura del provvedimento impugnato e la mediazione nel giudizio di revoca dell'amministratore. In merito alla natura del provvedimento impugnato, i giudici di legittimita' hanno osservato che il decreto con cui la Corte d'Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione non costituisce 'sentenza', ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111, comma 7, Cost., essendo sprovvisto dei richiesti caratteri della definitivita' e decisorieta' , in quanto non contiene alcun giudizio in merito ai fatti controversi, non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, nè il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico. Trattasi, dunque, di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato, a nulla rilevando la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all'esame della domanda giudiziale, atteso che la pronuncia di improcedibilita' , comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile.
Difatti, conformemente all'orientamento giurisprudenziale, la corte di legittimita' ha precisato che e' inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dagli art. 1129 c.c. e 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso e', invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (in tal senso Cass. Sez. 6 - 2, 23/06/2017, n. 15706; Cass. Sez. 6 - 2, 11/04/2017, n. 9348; Cass. Sez. 6 - 2, 27/02/2012, n. 2986; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524; Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957).
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Premesso quanto innanzi esposto, la Suprema Corte si e' anche soffermata sull'annosa questione interpretativa in merito all'applicabilita' della preliminare mediazione in merito alla revoca dell'amministratore. Secondo gli ermellini:
- E' vero che l'art. 71-quater disp. att. c.c. precisa che per 'controversie in materia di condominio', ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice (essendo l'art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore);
- Tuttavia, l'art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013) del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, e' inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilita' , di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.
A ben vedere, la Suprema Corte ammette che la norma (art. 5) e' alquanto chiara nel disporre che la mediazione non si dovrebbe applicare nei procedimenti in camera di consiglio in quanto si tratta di procedimenti ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore e percio' improntato a celerita' , informalita' ed ufficiosita' .
Per tali ragioni, l'esito di un giudizio (di volontaria giurisdizione) non riveste alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facolta' di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena (pur non ponendosi questo come un riesame del decreto) (Cass. Sez. U, 29/10/2004, n. 20957; Cass. Sez. 6 - 2, 01/07/2011, n. 14524).
In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.