La sospensione feriale opera anche con riferimento al procedimento obbligatorio di mediazione, propedeutico all'impugnativa di una delibera condominiale?
=> Procedimento di mediazione e termine di impugnazione delle delibere
=> Mediazione obbligatoria «gratuita» per i condomini meno abbienti
Nell'ambito dei procedimenti della giustizia civile, tra il giorno 1 e il 31 del mese di agosto di ciascun anno, opera un periodo di riposo degli avvocati, la c.d. “sospensione feriale”, che interrompe di diritto il decorso dei termini processuali e determina un prolungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono, ad esempio, depositare atti e documenti, oltre che adire le vie giudiziarie.
Per effetto della sospensione feriale, disposta dall'art. 1 della Legge n. 742/69, che dall'anno 2015 e' stata ridotta da 46 a 31 giorni, non vengono fissate udienze nel suddetto periodo estivo e i termini processuali decorrenti prima di giorno 1 agosto si interrompono di diritto, per riprendere a decorrere dal giorno 1 settembre dello stesso anno.
In altri termini ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.
Del resto e' nulla la citazione che nel computo dei termini a comparire non tenga conto del periodo di sospensione (Cass. n.5981 del 27.5.91).